Professione e Mercato

Avvocato, effetti sul processo in caso di cancellazione volontaria dall'albo

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Arti e professioni - Avvocato - Difensore - Albo avvocati - Cancellazione volontaria - Notifica dell'atto di appello - Nullità ex articolo 330 c.p.c., c. 1 - Effetti - Interruzione del processo ex articolo 301 c.p.c., c.1
La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'articolo 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex articolo 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato - importa nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacche' l'articolo 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2017 n. 3702

Procedimento civile - Interruzione del processo - Impedimento del procuratore - Cancellazione del difensore dall'albo - Interruzione ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. - Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Limite della decadenza ex articolo 327 cod. proc. civ. - Operatività - Fondamento.
Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'articolo 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'articolo 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex articolo 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo “ratione temporis” applicabile).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 giugno 2014 n. 13244

Procedimento civile - Notificazione - Presso il domiciliatario - Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento.
La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello “ius postulandi” del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'articolo 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 maggio 2013 n. 12478

Procedimento civile - Notificazione - Al domicilio reale anzichè a quello eletto - Cancellazione dall'albo dell'avvocato domiciliatario - Notifica del ricorso in appello alla parte personalmente - Necessità - Sussistenza.
La cancellazione dall'albo professionale dell'avvocato costituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni necessarie e, in particolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 settembre 2011 n. 19225

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