Avvocato gratis per le vittime di violenza: no in sede civile
Il CNF "bacchetta" il legislatore: contraddittoria la norma che limita l'applicabilità del gratuito patrocinio in deroga al reddito per alcuni reati alla sola sede penale trascurando gli altri ambiti giudiziari
Il gratuito patrocinio per alcune tipologie di reato a prescindere dal reddito non può estendersi anche in sede civile. È quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense (con il parere n. 35 del 17 ottobre 2022) rispondendo a un quesito del COA di Bologna e non mancando di "bacchettare" il legislatore per questa contraddizione normativa.
La norma
L'articolo 76 comma 4-ter del Dpr 115/2002, si ricorda, prevede che "la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti" dal testo unico.
Il quesito
Alla luce della previsione sopraindicata, il COA di Bologna domanda, in sintesi, al CNF se la disposizione normativa di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del Dpr 115/2002, che esonera dall'allegazione delle condizioni reddituali, nell'ambito del processo penale, le persone offese di talune tipologie di reato espressamente previste dalla legge, "sia da ritenersi applicabile anche nelle sedi civilistiche ove l'interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata nella sede penale attraverso la costituzione di parte civile".
Il parere del CNF
Il CNF dà risposta negativa al quesito. Ciò perché la disposizione di cui all'articolo 76 comma 4-ter del Testo unico Spese di Giustizia ha "carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce al richiedente la possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo in presenza di determinate condizioni di reddito".
Tuttavia, sostiene il Consiglio, richiamando il legislatore, "è evidente la contraddittorietà della norma che, ad una interpretazione letterale, limita la applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ex lege alla sola sede penale e quindi con riferimento, in buona sostanza, alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, trascurando gli ulteriori e diversi ambiti giudiziari ai quali la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per attuare la tutela del proprio diritto risarcitorio".
Proprio per tali ragioni, il CNF è intervenuto nelle opportune sedi politiche per chiedere di estendere la portata della norma "al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena attuazione del principio".