Rassegne di Giurisprudenza

Avvocato interno di ente locale, nessun diritto al compenso dalla contrattazione collettiva

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Avvocatura di ente locale - Avvocati interni – Onorario professionale – Diritto – Contrattazione Collettiva e integrativa – Potere discrezionale dell'Ente – Sussiste.
Non è configurabile l'esistenza di un diritto al compenso per gli avvocati interni di ente locale, per effetto diretto della clausola pattizia (articolo 27 c.c.n.l. 14.9.2000), che invece fissa una direttiva che richiede di essere integrata da atti successivi e che, pertanto, non ha ricadute immediate sul rapporto di lavoro. Tale diritto, e la sua lesione giuridicamente rilevante sarebbe sussistente solo in presenza di una norma (pattizia o regolamentare) che espressamente riconosca quel diritto ed in presenza di un preciso obbligo inadempiuto. (Nel caso di specie nessuna regolamentazione dei compensi spettanti è stata adottata dal Comune che si era limitato a deliberare come i compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente sarebbero dovuti confluire in un unico capitolo di bilancio per essere ripartiti in parti eguali tra gli avvocati con cadenza trimestrale, mentre era rimasta riservata a separate determinazioni mai intervenute la disciplina, relativa, più in generale, alla corresponsione dei compensi professionali, secondo i principi di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione alle cause concluse in modo favorevole per l'ente).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15597

Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 del c.c.n.l. comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti.
In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 si interpreta in base al tenore letterale della clausola collettiva nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli enti, provvisti di avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale disciplina) del R.d.l. n. 1578 del 1933, rimanendo affidata alla contrattazione collettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione di risultato).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 7 ottobre 2021, n. 27316

Enti locali - Dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente - Attività di difesa in giudizio dell'ente di appartenenza - Trattamento economico applicabile - Erogazione di onorari e competenze per l'attività professionale svolta, in aggiunta alla normale retribuzione - Diritto - Spettanza - Esclusione - Limiti
Il dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente che svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in giudizio dell'ente non ha diritto a percepire, oltre alla normale retribuzione, anche onorari e competenze per l'attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 8 agosto 2006, n. 17941