Civile

Avvocato sciopera? Udienza rinviata via Pec

La Cassazione ricorda che la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze può essere trasmessa dall'avvocato anche a mezzo pec

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di Marina Crisafi

L’avvocato può chiedere il rinvio dell’udienza per l’adesione allo sciopero via Pec e il giudice ha l’obbligo di rinviare il procedimento per garantire il diritto di difesa. È quanto ha sancito la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 32462/2022) accogliendo il ricorso di un uomo condannato per omicidio stradale.

 

La vicenda

Nella vicenda, entrambi i giudici di merito ritenevano l’imputato colpevole del reato di cui all'articolo 589 del Cp e lo condannavano alla pena di 6 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, ricorreva al Palazzaccio deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex articolo 606, lettera c), del Cpp per il mancato rinvio dell'udienza di discussione dinnanzi alla Corte d'appello a seguito di dichiarazione di adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dall'Unione delle camere penali italiane nonché la nullità assoluta del procedimento di appello per assenza incolpevole del difensore di fiducia.

 

La decisione

Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso è fondato. Nel caso di specie, infatti, il difensore dell'imputato dopo aver avanzato istanza di trattazione orale a mezzo Pec, inviava, sempre a mezzo Pec, dichiarazione di adesione all'astensione indetta dall’Ucpi.

La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza fissata per la trattazione del giudizio in appello, ricordano gli Ermellini, implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa.

E invero, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina «una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, e natura intermedia negli altri casi».

L'istanza di rinvio, peraltro, aggiungono dalla Suprema corte, era stata legittimamente presentata atteso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, la richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (cfr. Cassazione n. 4655/2020).

Per cui, in definitiva, non avendo il giudice di merito fatto buon governo dei principi enunciati, non rinviando il processo né comunque dando atto di aver valutato l'istanza presentata del difensore, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

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