Avvocato senza valida procura paga le spese
<br/>Inammissibile, per difetto della procura speciale, il ricorso in Cassazione con procura rilasciata dal cliente nell'atto di appello. E scatta la responsabilità esclusiva dell'avvocato che paga anche le spese di giudizio
E' inammissibile il ricorso in cassazione con la procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto di appello. E la responsabilità è dell'avvocato che paga anche le spese di giudizio. È quanto ricorda la sesta civile della Cassazione con ordinanza n. 2934/2023, dichiarando l'inammissibilità di un ricorso proposto da un commerciante di autovetture avverso la sentenza della CTR Lombardia che confermava l'accertamento del fisco in merito alla mancata dichiarazione dei redditi annuale.
La vicenda
Nello specifico, in conseguenza di elementi di sospetto ingenerati da accertamenti in corso nei confronti di altri contribuenti, la Finanza sottoponeva a controllo le movimentazioni bancarie del commerciante. Dalle verifiche emergevano ricavi non dichiarati da sottoporre ad imposizione proporzionale ai fini Irpef ed Iva. Veniva quindi emanato avviso di accertamento dal fisco che l'uomo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale però rigettava ritenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse proceduto all'accertamento, sul fondamento della documentazione bancaria legittimamente acquisita, nel rispetto di ogni prescrizione di legge.
Il contribuente spiegava quindi appello alla Ctr Lombardia la quale però rigettava l'impugnazione confermando la decisione di primo grado.
Da qui il ricorso in Cassazione, innanzi alla quale il commerciante contestava violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 del Dpr n. 600/1973, in materia di accertamento induttivo del reddito, perché "l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non legittima l'ufficio a presumere immotivatamente l'esistenza di un reddito, dovendosi necessariamente riferire a tutti i dati e a tutte le notizie disponibili".
Inidonea la procura dell'appello in Cassazione
Questa la vicenda, tuttavia, gli Ermellini, a seguito dell'esame dei documenti presenti nel fascicolo processuale, non entrano neanche nell'analisi nel merito del ricorso, poiché il difensore del contribuente, ha dichiarato di essere dotato di procura conferita dal cliente "a margine del ricorso di primo grado".
Tale procura, precisano dal Palazzaccio, "non è evidentemente idonea ad abilitare il legale a difendere il contribuente innanzi alla Suprema Corte, essendo richiesta una procura speciale, peraltro conferita dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, che nella specie non risulta prodotta".
A tal proposito, la Corte ha ribadito, anche di recente, che "in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità" (cfr. Cass. n. 13263/2020).
Difetto di procura e responsabilità dell'avvocato
L'inammissibilità del ricorso, continuano da piazza Cavour, "per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità" (cfr. Cass. n. 25435/2019).
Non solo. La Cassazione ha anche specificato che in caso di ricorso inammissibile per difetto di valida procura rilasciata al difensore, "deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato" (cfr. Cass. n. 32008/2019).
La decisione
Il ricorso pertanto è dichiarato inammissibile e le spese di lite vanno poste a carico del difensore del commerciante, il quale dovrà pagare anche il "doppio contributo".