A quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 31/2019, che ha introdotto nel Codice di procedura civile gli artt. 840-bis e ss., ridefinendo la disciplina delle azioni di classe, stanno emergendo i primi orientamenti giurisprudenziali sul nuovo art. 840-ter c.p.c., disposizione centrale nella fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità del rimedio collettivo.
Tra i profili maggiormente dibattuti spicca il requisito dell’omogeneità dei diritti individuali azionati, condizione essenziale per consentire la trattazione cumulativa delle pretese risarcitorie. Sul punto, la recente ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Imprese, datata 4 novembre 2025, offre indicazioni significative circa l’interpretazione di tale presupposto, soprattutto quando la domanda collettiva investe il complesso ambito dei danni non patrimoniali.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato ai sensi degli artt. 840-bis e ss. c.p.c. da un gruppo di utilizzatori di dispositivi medici per la respirazione nei confronti di una multinazionale olandese e altre società del medesimo gruppo. L’azione mirava a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’impiego di respiratori contenenti una schiuma fonoassorbente soggetta a degradazione, con conseguente rischio di rilascio di particelle e sostanze tossiche potenzialmente cancerogene.
Le domande risarcitorie si articolavano in tre voci di danno non patrimoniale: danno morale da “esposizione al rischio” e “timore di contrarre patologie”, danno alla “salute attuale” e danno da perdita del congiunto. Si precisa che gli autori di questo articolo non hanno rappresentato alcuna delle parti coinvolte nel procedimento.
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha dichiarato l’azione di classe inammissibile per difetto del requisito di omogeneità dei diritti individuali azionati. Tale decisione impone un’analisi approfondita delle motivazioni, di particolare interesse per la futura applicazione dell’istituto.
Il Collegio, in via preliminare, ha precisato che il requisito di omogeneità deve essere individuato nell’unicità del danno-evento, nella comunanza della causa petendi e del nesso causale, così da consentire una trattazione seriale e standardizzata delle posizioni dei potenziali aderenti. Sul punto, il Tribunale richiama il consolidato orientamento di merito che attribuisce rilievo alla prevalenza delle questioni comuni rispetto a quelle individuali e nega l’ammissibilità dello strumento qualora la valutazione non sia “tendenzialmente standardizzata”.
Pur escludendo che l’ammissibilità dell’azione di classe dipenda dall’identità della prestazione risarcitoria per tutti i componenti – soluzione ritenuta eccessivamente restrittiva –, il Tribunale chiarisce che l’omogeneità va valutata con riferimento al danno-evento e non implica l’applicazione di un “criterio omogeneo di calcolo”, ormai superato nella nuova disciplina. In altre parole, il requisito non coincide con l’uniformità del quantum, ma con la possibilità di ricondurre le pretese a un unico fatto generatore e a “titoli o situazioni sovrapponibili”, tali da consentire una trattazione seriale delle posizioni – anche nell’ambito di “sotto-classi” - e una liquidazione del danno secondo criteri uniformi, evitando accertamenti individualizzati che comprometterebbero la funzione collettiva del rimedio.
Nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale risulta particolarmente significativa la riflessione secondo cui la disciplina dell’azione di classe impone requisiti probatori estremamente rigorosi, tali da incidere in modo diretto e sostanziale anche sulla valutazione dei profili di ammissibilità dell’azione di classe. In particolare, ai sensi dell’articolo 840-octies c.p.c., nella fase di adesione è ammessa esclusivamente la prova documentale, mentre nel giudizio di opposizione al decreto non è consentito introdurre nuovi mezzi di prova né depositare ulteriori documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile.
Sulla base di queste disposizioni il Tribunale evidenzia che, nel caso in esame, la varietà delle situazioni personali e delle voci di danno – danno morale, danno biologico, perdita del congiunto –imporrebbe verifiche individuali sull’an e sul quantum, difficili da gestire con il solo supporto documentale, con conseguente inammissibilità dell’azione di classe. Da qui l’importante conclusione: con riferimento ai danni non patrimoniali, l’azione di classe è ammissibile solo quando il proponente riesca a evidenziare e dimostrare, sin dalla fase introduttiva, elementi comuni e circostanze condivise da tutti i membri della classe. Tali elementi devono consentire di qualificare il pregiudizio in termini seriali, evitando personalizzazioni che richiederebbero accertamenti individualizzati, coerentemente con la funzione collettiva del rimedio.
L’ordinanza traccia inoltre una netta distinzione tra la valutazione di omogeneità nell’ambito dell’azione risarcitoria di classe e dell’azione inibitoria di cui all’articolo 840-sexiesdecies c.p.c.. Si rammenta, che nel caso di specie, l’azione risarcitoria era stata preceduta da un’azione inibitoria all’esito della quale il Tribunale aveva condannato le resistenti a completare l’azione correttiva di sicurezza entro il 30 aprile 2023, fissando una penale di € 20.000 per ogni giorno di ritardo.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che, nel caso dell’azione inibitoria precedentemente esperita, la condotta contestata era unica, ossia il ritardo nell’esecuzione dell’azione correttiva, e l’interesse degli utilizzatori risultava omogeneo, coincidente con il beneficio derivante dalla tempestiva attuazione delle misure di sicurezza. In tale contesto, l’omogeneità era sostenibile.
Diversamente, nel giudizio risarcitorio le condotte imputate sono plurime, le voci di danno molteplici e, soprattutto, gli elementi personali – quali profili emotivi e relazionali, condizioni cliniche e modalità di utilizzo – insieme alle caratteristiche tecniche dei diversi dispositivi prevalgono sulle questioni comuni, imponendo accertamenti caso per caso incompatibili con la logica del processo collettivo.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dunque dichiarato l’inammissibilità dell’azione di classe per difetto di omogeneità, in quanto non idonea a “giustificare un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta”.
Sul tema si è peraltro recentemente pronunciata anche la giurisprudenza torinese, nell’ambito della nota vicenda del richiamo dei veicoli dotati di airbag “T.”. Con ordinanza del 14 aprile 2025, il Tribunale di Torino ha definito il requisito dell’omogeneità in termini analoghi, sebbene in un contesto diverso, non riguardante danni non patrimoniali. Secondo il Tribunale, l’omogeneità consiste nell’identità della causa petendi e nella risoluzione di questioni comuni di fatto e di diritto; in tal senso, le differenze nel quantum non ne impediscono la sussistenza, purché la liquidazione possa avvenire sulla base di parametri oggettivi condivisi dalla classe. In particolare, è stata ritenuta prima facie omogenea la pretesa di rimborso delle voci patrimoniali relative alla tassa di proprietà e al premio RCA per il periodo di “stop drive”, poiché verificabili e liquidabili in base al numero di giorni di fermo e agli importi effettivamente sostenuti, senza necessità di accertamenti individualizzati di rilievo.
In secondo grado, la Corte d’Appello di Torino, con ordinanza n. 73 del 25 luglio 2025, ha confermato l’ammissibilità dell’azione di classe proposta in relazione alla campagna di richiamo delle predette autovetture. Pur trattandosi di una fattispecie diversa, in cui non erano in gioco danni non patrimoniali, la Corte ha ribadito il principio secondo cui “l’omogeneità dei diritti individuali sussiste quando la fonte del danno sia comune per tutti gli appartenenti alla classe e la quantificazione del risarcimento risulti determinabile secondo criteri uniformi”.
Il confronto tra le due fattispecie evidenzia come l’applicazione del requisito di omogeneità abbia condotto a esiti opposti. Nel caso torinese, l’azione di classe è stata ritenuta ammissibile poiché il danno-evento era unico e la liquidazione delle voci patrimoniali poteva asseritamente avvenire sulla base di criteri uniformi, senza necessità di accertamenti individualizzati. Diversamente, nel recente caso milanese, l’omogeneità è stata esclusa in ragione della frammentazione del danno-evento in una pluralità di condotte e della natura personalizzata delle voci di danno non patrimoniale, circostanze che avrebbero imposto verifiche caso per caso incompatibili con la funzione seriale e standardizzata propria del rimedio collettivo.
In conclusione, i più recenti orientamenti giurisprudenziali confermano la centralità del requisito dell’omogeneità, fulcro dell’ammissibilità dell’azione di classe, ma al tempo stesso principale limite alla sua applicazione.
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*Christian Di Mauro (partner), Paolo Lani (senior associate) e Elisa Rossi (counsel) - Hogan Lovells

