L'esperto rispondeResponsabilità

AZIONE COMUNE PER IMPEDIRE GLI SCARICHI IN FACCIATA

La domanda

Il nostro stabile è provvisto di una canna individuale con scarico a tetto. Il Dlgs 2/2014 vieta, per le nuove installazioni, lo scarico in facciata degli scaldabagni in stabili che abbiano già la canna fumaria individuale e ove non sia possibile rispettare le distanze di scarico in parete secondo la norma Uni 7129 (percorso fumi minimo 2mt). Un condomino, senza preventiva autorizzazione dell'amministratore, ha realizzato l'opera presentando un certificato di conformità. L'amministratore, visto il mancato rispetto delle distanze minime richieste, ha richiesto verifica all'agenzia per la Tutela salute di Milano che ha risposto: la dichiarazione di conformità inviata è atto ritenuto a tutti gli effetti probatorio, eventuali contestazioni dovranno essere esercitate in via privatistica presso le competenti sedi. Chiedo se l'agenzia non dovesse verificare l'anomalia in loco e cosa possa fare l'amministratore per eliminare lo scarico dannoso alla salute e in contrasto con il decoro architettonico.

Indipendentemente dal rapporto che intercorre fra il condomino e la Pubblica amministrazione, sarà possibile che il condominio o i condomini agiscano nei confronti del comproprietario che ha scaricato in facciata per tutelare il decoro architettonico e la salute dei vari condomini.

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