Civile

Azione dei creditori per i beni del diseredato: novità e precedenti giurisprudenziali

di Mario Finocchiaro

È ammissibile l'esercizio in via diretta della azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 Cc - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 20 giugno 2019 n. 16623.

Diversamente, e, in particolare, per l'affermazione che la rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione, Cassazione, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3389.

Gli orientamenti precedenti - Nella stessa ottica, altresì, Cassazione, sentenza 29 luglio 2008, n. 20562: l'azione ex art. 524 Cc, mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicché risulta superflua ogni altra indagine sulla necessita di tale partecipazione ai fini dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunziata, Cassazione sentenza 11 dicembre 1974, n. 4213.

Per utili riferimenti, cfr., altresì, per l'affermazione che non sussiste la legittimazione del creditore all'azione surrogatoria nell'ipotesi di obbligazione contestata giudizialmente (nella specie, trattavasi di azione di riduzione per lesione di legittima), Cassazione sentenza 21ottobre 10428, in Giust. civ., 1999, I, p. 730

Per la giurisprudenza di merito - Per la giurisprudenza di merito, sulla questione specifica, cfr.:
• nel senso che l'azione di riduzione degli atti lesivi della quota di riserva può essere esercitata anche in via surrogatoria, ma nel caso di specie, manca la dimostrazione - il cui onere grava sui creditori - di uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio dell'azione surrogatoria, vale a dire la prova del pregiudizio, derivante alle ragioni dei (figli) creditori, dall'inerzia del genitore debitore, che non ha esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lui lesive; manca quindi un interesse, in assenza di detta prova, che giustifichi l'ingerenza dei creditori nella sfera giuridica del debitore, Trib. Pesaro, sentenza 11 agosto 2005, in Corti Marchigiane, 2007, p. 5419;
• per la precisazione che la dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie da parte dell'erede legittimario pretermesso, poi dichiarato fallito, è inefficace nei confronti dei creditori di quest'ultimo; ne consegue la esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione da parte del curatore del legittimario pretermesso, posto che la necessità dell'accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564, comma 1, si riferisce esclusivamente ai legittimari che abbiano contemporaneamente la qualità di eredi e non anche ai legittimari totalmente pretermessi dal testatore che, non essendo stati chiamati, non possono aver accettato né con il beneficio di inventario né puramente e semplicemente, Trib. Ravenna, sentenza 24 luglio 2003, in Arch. civ., 2004, p. 207;
• per il rilievo che la azione di riduzione è esperibile in via surrogatoria anche dai creditori del legittimario pretermesso non rientrando il diritto di legittima nel novero dei c.d. diritti inerenti alla persona; la relativa domanda non può essere accolta, per la mancanza del requisito dell'inerzia del debitore di cui all'art. 2900 Cc, nel caso in cui questi abbia implicitamente rinunciato alla legittima compiendo atti esecutivi delle disposizioni lesive incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia, Trib. Cagliari, sentenza 14 febbraio 2002, in RIv. giur. sarda, 2003, p. 321, con nota di Perreca M., Considerazioni minime sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimario verso la rinunzia tacita alla legittima (M. Fin.)

Cassazione -Sezione II civile -Sentenza 20 giugno 2019 n. 16623

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