Rassegne di Giurisprudenza

Azione di responsabilità, dovere di vigilanza ed attivazione dei poteri sindacali

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Amministratori - Condotta illecita - Vigilanza dei sindaci - Inadeguatezza - Responsabilità
In presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità la circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 14 ottobre 2021, n. 28067

Società- Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità - Omessa vigilanza - Condizioni - Nesso causale tra inerzia e danno - Dimostrazione - Necessità - Fattispecie.
L'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, Sentenza 11 dicembre 2020 n. 28357

Società di capitali - Società per azioni - Collegio sindacale - Sindaci - Responsabilità - Omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo attribuiti dalla legge - Comportamento inerte - Omessa adeguata vigilanza sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta amministrazione dell'impresa - Esimenti - Irrilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità
Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 12 luglio 2019 n. 18770