Rassegne di Giurisprudenza

Azioni risarcitorie e competenza del tribunale regionale delle acque

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Demanio idrico - Competenza - Riscossione di canoni demaniali risarcitori - Aree occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Competenza Trap - Sussiste.
In tema di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di canoni demaniali risarcitori per l'attraversamento di rogge e canali di infrastrutture di rete di comunicazioni di proprietà di consorzi di bonifica, il giudice ordinario specializzato è il tribunale regionale delle acque, ex art. 140 lett c, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto rientrano nelle sua competenza le controversie che incidano, direttamente o indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, incidenza qui priva di dubbio in considerazione del fatto che trattasi di interramento di condutture in zone del demanio idrico e pertanto idonee a interferire col regime delle acque.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 25 marzo 2021 n. 8503

Tribunali delle acque pubbliche - Competenza - Giurisdizione ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche - Riparto di competenza - Criteri - Diritto all'acquisto di area demaniale - Azione risarcitoria per inadempimento - Competenza del giudice ordinario.
La distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia a oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 14 novembre 2018 n. 29356

Tribunali regionale delle acque pubbliche - Competenza - Riscossione di canoni demaniali risarcitori - Aree occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Competenza Trap - Sussiste.
La controversia avente a oggetto l'ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione di canoni demaniali risarcitori per l'occupazione di aree su cui insistono infrastrutture di rete di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione ordinaria del Tribunale Regionale Acque Pubbliche (e non a quella amministrativa del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), atteso che l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cd. codice delle comunicazioni elettroniche) sottrae agli enti diversi dallo Stato la determinazione dei detti canoni.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 maggio 2018 n. 10536

Tribunali delle acque pubbliche - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Riparto - Azione negatoria servitutis di acquedotto tra privati - Danni - Giurisdizione ordinaria.
Con particolare riferimento alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Ne consegue che deve escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in ordine ad una controversia tra privati avente ad oggetto una azione "negatoria servitutis" di acquedotto, oltre alla richiesta risarcitoria per i danni arrecati dal preteso titolare della servitù al proprietario dell'asserito fondo servente.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2012 n. 2656