Banca dati del Dna, il nullaosta del pm ha carattere formale
Non compromette l’indagine l’assenza del nullaosta del Pm alla trasmissione dei profilo biologici alla banca dati del Dna. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 11622 della Seconda sezione penale. Per la Corte, infatti, non è in discussione, sul punto, una violazione del diritto di difesa e quindi neppure la nullità dell’elemento di prova così acquisito. Respinto quindi il ricorso presentato dalla difesa di un imputato per rapina contro la custodia cautelare.
Ad avere condotto in carcere l’uomo c’era in realtà stata una pluralità di elementi. Innanzitutto i risultati dell’indagine genetica condotta sul Dna rinvenuto sul materiale sequestrato dopo la rapina e, in particolare, sui cappellini utilizzati dagli autori del reato, trovati all’interno di un’auto rubata e utilizzata per il delitto; il riscontro positivo del confronto tra la fisionomia fisica dell’imputato e le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ritratto gli autori della rapina; l’esistenza di stabili e documentati rapporti tra l’imputato e un reo confesso del reato.
La difesa aveva sostenuto, quanto al primo aspetto, che il pubblico ministero non aveva provveduto al rilascio del nullaosta per lo svolgimento dell’accertamento tecnico non ripetibile e relativo al prelievo di saliva dell’indagato e al successivo inserimento nella banca dati nazionale del dna. Una mancanza che, a giudizio della difesa, dovrebbe essere sanzionata con l’inutilizzabilità dei risultati dell’accertamento.
Tuttavia la Cassazione non è stata di questo avviso e innanzitutto mette in evidenza come a essere infondato è il richiamo alla categoria dell’inutilizzabilità. Infatti, ci sono precedenti in questo senso della stessa Cassazione, la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge per la legittima acquisizione della prova nel processo, non è di per sé sufficiente a renderla inutilizzabile.
Questo in generale; in particolare poi, nel caso in esame, la previsione del nullaosta del pm riguarda le modalità di trasmissione dei profili tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali alla banca dati del Dna per la raccolta e i confronti. «Si tratta dunque - osserva la sentenza - di un adempimento meramente formale che attiene alla trasmissione di un risultato che risulta legittimamente acquisito al procedimento penale e la cui utilizzazione ai fini della comparazione con le risultanze della banca dati è avvenuta nel rispetto delle formalità prescritte dalla relativa normativa».
No all’inutilizzabilità quindi. Ma no anche alla nullità, perché questa non è espressamente prevista e non si può arrivare a questa conclusione attraverso interpretazione. Tanto più che neppure la difesa ha contestato la validità degli accertamenti effettuati, malgrado l’assenza del nullaosta da parte del pubblico ministero.