Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, l’elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi ancorchè non obbligatori. Questa - spiega la Cassazione (sentenza n. 34811/24) - è la differenza con il reato di bancarotta semplice, in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge.
L’oggetto dell’illecito
L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile...

