Bancarotta, pesa l'apprezzabile attività gestoria
Va considerato come amministratore di fatto non soltanto colui che eserciti tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma che svolga quantomeno un’apprezzabile attività gestoria. Tale attività deve comunque essere svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società.
Corte di cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 23 settembre 2016, n. 39681
Corte di Cassazione - Sezione V penale – Sentenza 23 settembre 2016 n. 39681