Bancarotta: rito abbreviato per le nuove contestazioni del Pm, se chiesto per tutti i reati concorrenti
Il tribunale non può negare il giudizio abbreviato, per nuovi episodi contestati da Pm nel corso del dibattimento, se gli imputati hanno chiesto il rito alternativo per tutti i reati concorrenti contestati. Ma l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato, sia in caso di diniego, come di concessione o di revoca, non si può impugnare in Cassazione, neppure dal punto di vista dell'abnormità, perché lo impedisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'articolo 568 del Codice di rito penale. Il no illegittimo al giudizio abbreviato, trova però un suo specifico rimedio all'interno dell'ordinamento attraverso il recupero della diminuzione di un terzo della pena alla fine del dibattimento, nel caso in cui il giudice accerti l'irritualità del rigetto della richiesta del rito alternativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza 40111, deve dunque giudicare inammissibile il ricorso, pur dando ragione al ricorrente sull'errore commesso dal Tribunale. Il giudice di merito aveva, infatti, rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa. L'istanza era relativa a due nuovi episodi di bancarotta contestati dal Pm nel corso del dibattimento. Un atto abnorme ad avviso della difesa, secondo la quale l'ammissione al rito, anche solo per le imputazioni suppletive, rientrerebbe nei diritti dell'imputato e sarebbe fuori dalla discrezionalità del giudice.
La Cassazione precisa che, “in caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per una di queste, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiché la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale”. Una condizione che, nello specifico, risultava soddisfatta, visto che gli imputati avevano chiesto il giudici abbreviato per tutti i reati concorrenti.
Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 6 settembre 2018 n. 40111