Civile

Banche, il Collegio sindacale risponde anche della gestione dei crediti pregressi

La ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 28067 depositata oggi, accogliendo il ricorso di Bankitalia

di Francesco Machina Grifeo

Nuovo round processuale per l'ex Presidente del Collegio Sindacale della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A. sanzionato da Bankitalia, nel 2012, per carenze nei controlli e per il mancato rilievo di posizioni creditorie "ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza". La Corte di cassazione, sentenza n. 28067 depositata oggi, ha infatti accolto parzialmente sia il ricorso del manager che di Via Nazionale.

In particolare, la Seconda sezione civile ha accolto l'unico motivo di doglianza presentato dall'Istituto di vigilanza: e cioè, la rideterminazione al ribasso della sanzione - da 24.400 a 12.250 euro - fatta nel 2018 dalla Corte di appello sul rilievo che il Sindaco essendo entrato in carica nel giugno 2010, non rispondeva del deterioramento dei crediti concessi prima di tale data. Una motivazione bocciata dalla Suprema corte secondo cui "non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori".

"Ha dunque errato la corte di appello – prosegue il ragionamento - nell'escludere la responsabilità del manager per il deterioramento dei crediti erogati prima che egli entrasse in carica senza esaminare come il Collegio sindacale abbia adempiuto ai propri doveri di vigilanza sulla funzionalità degli apparati di controllo interno e sulla correttezza dell'attività degli organi amministrativi in relazione al monitoraggio ed alla gestione di tali crediti. Il dovere di vigilanza dei sindaci, infatti, non si limita al profilo della concessione di nuovi affidamenti ma investe anche il profilo della gestione delle posizioni creditorie in essere".

Ma la Cassazione ha anche accolto uno dei motivi di ricorso presentati dall'ex Presidente del Collegio sindacale laddove lamentava il mancato esame da parte della Corte di appello di una serie di documenti da lui prodotti (in particolare, una perizia di parte redatta dalla società di revisione Deloitte) che avrebbero rilevato che nel periodo in cui il ricorrente è stato presidente del collegio sindacale la situazione del portafoglio crediti era migliorata e non peggiorata. Oltre a riportare una "serie di comportamenti proattivi" tenuti dal Collegio sindacale per limitare i poteri dell'amministratore delegato.

Per i giudici di Piazza Cavour il "complesso dei suddetti fatti" avrebbe dovuto formare oggetto di esame da parte della corte territoriale, che avrebbe dovuto "verificarne la dimostrazione e la concludenza, valutandone le ricadute in punto di responsabilità dell'opponente". Mentre "il silenzio della sentenza su tali emergenze processuali, integra il denunciato vizio di omesso esame di fatto decisivo". Si torna dunque davanti alla Corte di appello di Roma.

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