Banche e diamanti: luce sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza di merito
"<span id="U30831893057NtC" style="font-weight:normal;font-style:italic;">Truffa dei diamanti da investimento</span>", la recente sentenza del Tribunale di Lucca si inserisce in una scia di precedenti di merito che si sono pronunciati negli stessi termini a favore del cliente
Con una recente sentenza del 4 settembre 2020, il Tribunale di Lucca è tornato sulla c.d. "truffa dei diamanti da investimento", accertando la corresponsabilità della Banca nella causazione dei danni subiti dal cliente e condannandola al relativo risarcimento.
Si tratta di una vicenda che ha ricevuto grande visibilità mediatica e che è stata già oggetto di altre pronunce di merito.
A interessarsi per "primi" della vicenda sono state Consob, con un comunicato pubblicato online in data 6 febbraio 2017, e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento sanzionatorio del 31 ottobre 2017.
Da quanto ivi emerso, la vicenda coinvolge una vasta platea di Banche di primario standing e alcune società attive nella vendita e distribuzione di diamanti.
Le anzidette società avevano iniziato un'attività di promozione e vendita di diamanti tramite il canale bancario, entrando in contatto con le Banche e proponendogli di offrire ai loro clienti l'acquisto di diamanti come forma di investimento sicuro.
Dal canto loro, le Banche operavano quali intermediari formalmente estranei ai rapporti contrattuali tra clienti e società venditrici, segnalando ai primi la possibilità di investire in diamanti.
Nei fatti, come anche accertato dal Tribunale di Lucca, le Banche spesso svolgevano un ruolo attivo, promuovendo alla propria clientela l'acquisto dei diamanti senza fornire chiare informazioni sul prezzo netto e sulle caratteristiche.
Alcuni clienti hanno preso contezza dell'accaduto e hanno agito in giudizio nei confronti delle società venditrici chiedendo il risarcimento dei danni subiti, consistenti nei maggiori importi pagati per dei diamanti che non avevano le qualità promesse.
In seguito al fallimento di una delle anzidette società distributrici di diamanti, i clienti danneggiati non hanno più avuto modo di agire in giudizio nei suoi confronti, ma hanno potuto soltanto chiedere, in qualità di creditori chirografari e con possibilità di recupero estremamente basse, l'ammissione del loro credito risarcitorio al passivo del fallimento. Alcuni di questi clienti hanno quindi agito direttamente nei confronti delle Banche coinvolte che avevano segnalato loro l'affare.
In tale contesto si inserisce la citata pronuncia del Tribunale di Lucca che ha condannato la Banca coinvolta, disattendendone le difese (incentrate sulla formale estraneità della stessa alla compravendita) e accertando che:
- la Banca svolgeva un'attività d'intermediazione con un ruolo attivo nella divulgazione del materiale promozionale fornito dalla venditrice e nella selezione dei soggetti ai quali presentare l'offerta, essendo poi presente in ogni fase dell'acquisto;
- la Banca aveva un concreto interesse, percependo commissioni per ogni affare concluso;
- il valore dei diamanti acquistati dal cliente "era di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato";
- la Banca ha "l'obbligo generale di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto meramente segnalate";
- la Banca "avrebbe dovuto, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sarebbero stati destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero acquisto delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato".
Su tali basi, il Tribunale di Lucca ha quindi condannato la Banca a risarcire i danni subiti dal cliente in una misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per i diamanti acquistati e l'effettivo valore di quest'ultimi.
La sentenza de qua si inserisce in una scia di precedenti di merito che si sono pronunciati negli stessi termini a favore del cliente (i.e. Tribunale di Verona 20.5.2019 ; Tribunale di Modena 10.3.2020 ). È evidente che il consolidarsi di tale orientamento giurisprudenziale se da un lato potrebbe astrattamente indurre ulteriori azioni nei confronti delle banche, dall'altro fornisce alle banche stesse una sorta di vademecum pratico sia, ove possibile, per porre rimedio ad eventuali comportamenti o omissioni censurabili sia circa alcuni aspetti procedurali ai quali prestare attenzione in circostanze analoghe per evitare simili problematiche in futuro.
_______________________
*Studio Legale Associato K&L Gates