Banche: il giudice civile può fare emergere la truffa del promotore utilizzando prove penali
Per il promotore finanziario che truffa clienti ne risponde la banca di appartenenza e per fare emergere la responsabilità il giudice civile si può avvalere delle prove penali. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 20255/19 di ieri.
La vicenda - Alla base della vicenda un appello di una banca contro il figlio della correntista nel frattempo deceduta.
In primo grado, questo aveva dimostrato come un promotore finanziario dell'istituto avesse effettuato una truffa in danno della madre prossima ai 32 milioni delle vecchie lire.
La banca ricorrente invece sollevava l'eccezione di motivazione insufficiente, non risultando chiaro sulla base di quali elementi il giudice del gravame avesse ritenuto esistente la condotta distrattiva del promotore finanziario.
La decisione della Cassazione - All'appello la Cassazione ha risposto che l'accusa derivava da quanto deposto dal promotore in sede penale. Si legge infatti nella sentenza che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un rito penale: una confessione resa nel giudizio penale non ha efficacia di piena prova in sede civile, ma può essere considerata un elemento indiziario. Più in particolare le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile che può valutarle ai fini della sua decisione.
Corte di cassazione- Sezione VI civile - Ordinanza 25 luglio 2019 n. 20255