Civile

Banche, sì a sanzioni Consob per l'offerta standard di azioni proprie ai clienti senza prospetto informativo

La mancanza di deleghe in capo al membro del Cda non fa venir meno il dovere immanente di agire informato

di Paola Rossi

La Cassazione con la sentenza n. 1741/2022 (e altre decisioni analoghe sui medesimi fatti) conferma le sanzioni Consob contro i vertici della Banca popolare di Vicenza per la vicenda nota come "svuotafondo". Si tratta della vendita ai clienti di azioni proprie detenute nell'apposito fondo e la cui consistenza doveva scendere nel rispetto delle norme prudenziali dettate dalla Bce. Tra il 2014 e il 2015, in vista di un aumento di capitale, la banca aveva fatto figurare le offerte di vendita come ordini di acquisto impartiti dai clienti. Ma la standardizzazione delle condizioni e delle contropartite ai clienti acquirenti sostanziava di fatto l'operazione, come offerta al pubblico determinando gli illeciti amministrativi dovuti alla mancata predisposizione di apposito prospetto informativo, uno degli adempimneti più pregnanti e obbligatori in materia di intermediazione finanziaria.

La difesa respinta
Alcuni ricorrenti membri del Cda della banca si sono difesi - fino in Cassazione - facendo rilevare l'assenza di responsabilità dal fatto di non avere deleghe e che la campagna di vendita delle azioni proprie andava ascritta a una strategia manageriale.
La Cassazione respinge l'argomento difensivo affermando che i consiglieri delle società - e a maggior ragione quelle bancarie - hanno il dovere di agire "informati". Per cui anche il consigliere non esecutivo è tenuto a provare l'assenza di colpa non potendosi riparare dietro i maggiori poteri esecutivi dei consiglieri delegati, che possono anche non esistere.

Infine, nessuna prova è stata considerata raggiunta a dimostrazione di un'operazione puramente "manageriale". Operazione di cui comunque un componente del Cda della banca non poteva ritenersi all'oscuro a meno di gravissime omissioni rispetto al dovere di essere informati. Omissione che comunque giustificherebbe lo stesso la sanzione amministrativa della Consob.

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