La Cassazione con la sentenza n. 1741/2022 (e altre decisioni analoghe sui medesimi fatti) conferma le sanzioni Consob contro i vertici della Banca popolare di Vicenza per la vicenda nota come "svuotafondo". Si tratta della vendita ai clienti di azioni proprie detenute nell'apposito fondo e la cui consistenza doveva scendere nel rispetto delle norme prudenziali dettate dalla Bce. Tra il 2014 e il 2015, in vista di un aumento di capitale, la banca aveva fatto figurare le offerte di vendita come ordini di acquisto impartiti dai clienti. Ma la standardizzazione delle condizioni e delle contropartite ai clienti acquirenti sostanziava di fatto l'operazione, come offerta al pubblico determinando gli illeciti amministrativi dovuti alla mancata predisposizione di apposito prospetto informativo, uno degli adempimneti più pregnanti e obbligatori in materia di intermediazione finanziaria.

La difesa respinta
Alcuni ricorrenti membri del Cda della banca si sono difesi - fino in Cassazione - facendo rilevare l'assenza di responsabilità dal fatto di non avere deleghe e che la campagna di vendita delle azioni proprie andava ascritta a una strategia manageriale.
La Cassazione respinge l'argomento difensivo affermando che i consiglieri delle società - e a maggior ragione quelle bancarie - hanno il dovere di agire "informati". Per cui anche il consigliere non esecutivo è tenuto a provare l'assenza di colpa non potendosi riparare dietro i maggiori poteri esecutivi dei consiglieri delegati, che possono anche non esistere.

Infine, nessuna prova è stata considerata raggiunta a dimostrazione di un'operazione puramente "manageriale". Operazione di cui comunque un componente del Cda della banca non poteva ritenersi all'oscuro a meno di gravissime omissioni rispetto al dovere di essere informati. Omissione che comunque giustificherebbe lo stesso la sanzione amministrativa della Consob.

Riproduzione riservata Ⓒ