Responsabilità

Banche: va sempre risarcito il cliente che investe non informato su rischi specifici

La responsabilità per l'inadeguata informazione o non disincentivazione scatta anche in assenza di consulenza

di Paola Rossi

La banca è sempre responsabile per l'investimento altamente rischioso del cliente se dà corso all'operazione richiesta senza intervenire con un'informazione specifica sull'inadeguatezza. E, come dice la Cassazione con la sentenza n. 27051/2020, la responsabilità scatta anche quando si tratta di cliente che non si avvale dei consulenti della banca per la gestione del proprio portafoglio titoli. Nel caso concreto l'investimento negativo riguardava titoli di fondi comuni - definiti nel ricorso respinto della banca più che inadeguati "infelici" per il cattivo andamento della borsa in quel periodo. L'intermediario - anche se non presta consulenza professionale - è quindi sempre tenuto tanto agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del Tuf quanto a quelli previsti dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 di valutazione del rischio e di eventuale disincentivazione per l'alto profilo di inadeguatezza dell'operazione e vanno adempiuti anche dinanzi al rifiuto dell'investitore di fornire informazioni sulla propria propensione al rischio e sulla situazione patrimoniale personale. L'inadempimento dell'intermediario non è infatti escluso dalla sottoscrizione del contratto quadro che governa i singoli ordini di investimento del cliente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©