Responsabilità

Basta provare il noleggio per avere il rimborso per l’auto sostitutiva

È palese il nesso causale tra riparazione del proprio mezzo e affitto di un altro

di Antonio Serpetti di Querciara

La Cassazione torna a occuparsi del danno da fermo tecnico del veicolo e, con l’ordinanza 27389 del 19 settembre 2022, stabilisce il diritto del danneggiato a essere risarcito per i danni rappresentati anche dalle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, a seguito di un sinistro stradale, il ricorrente aveva noleggiato un’auto sostitutiva e aveva chiesto alla compagnia di assicurazioni il rimborso delle spese di noleggio. La Cassazione ha ritenuto fondata la pretesa, precisando, tuttavia, che il danno in questione non è da considerarsi un danno in re ipsa, ma presunto, per cui è sufficiente provare la spesa sostenuta per disporre di un veicolo sostituivo nel periodo durante il quale l’auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile.

In tema di danno da fermo tecnico del veicolo, il danno presunto è rappresentato, in linea di massima, dal deprezzamento del bene sul mercato e dall’imposta di bollo e dal premio assicurativo, che devono esser versati anche per il periodo durante il quale non si è potuto godere del mezzo, perché in riparazione.

Questi pregiudizi sono danni presunti e non danni in re ipsa. Si tratta, infatti, di una serie di conseguenze del sinistro, pregiudizievoli per il danneggiato e normalmente riconducibili all’evento lesivo.

In sostanza, sono effetti negativi per il patrimonio del danneggiato la cui fondatezza è sostenuta da presunzioni legali: la semplice impossibilità della vettura di circolare induce a ritenere che i costi normalmente sostenuti per il godimento del bene integrino un danno non avendo essi, per il periodo del fermo, la naturale contropartita nel godimento o nell’utilizzo del bene.

Anche il danno rappresentato dalle spese di autonoleggio del veicolo sostitutivo non è un danno in re ipsa: il danneggiato deve provare in giudizio di aver sostenuto la spesa per il noleggio in conseguenza del fermo tecnico del suo veicolo, ma non deve fornire la prova della necessità del noleggio del mezzo sostitutivo. Infatti, secondo la Cassazione, il danneggiato deve solo dimostrare di aver effettivamente sostenuto degli esborsi per il noleggio di un’autovettura sostitutiva, quale conseguenza del danneggiamento della propria e quindi, sostanzialmente, dare prova della sola perdita patrimoniale, intesa quale danno emergente.

Tale dimostrazione è sufficiente a determinare il risarcimento e a provare il danno, poiché il nesso causale tra fermo tecnico e noleggio è da ritenersi presunto.

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