Immobili

Bilanci 2019/2020, l’amministratore resta anche senza ratifica

Per il giudici di Palermo la normativa emergenziale scusa l'omessa redazione del rendiconto di gestione

di Rosario Dolce

L’applicazione della sopravvenuta normativa emergenziale scusa l’omessa redazione del rendiconto di gestione degli anni 2019 e 2020. Non è revocabile quindi l’amministratore che non ha presento i rendiconti per gli esercizi appena trascorsi entro i 180 giorni previsti dall’articolo 1130 numero 10 Codice civile. Lo precisa il Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, con decreto del 14 gennaio 2022.

Il caso da cui prende spunto la controversia è un procedimento di revoca in sede di giurisdizione volontaria, che riguardava un amministratore siciliano a causa della omessa presentazione dei rendiconti di cui agli esercizi 2018, 2019 e 2020.Il decidente siciliano lo esonera dalla revoca con riferimento agli ultimi due esercizi, siccome coperti dalla normativa emergenziale.

Nell’ argomentare la decisione, il giudice collegiale si sofferma sulle previsioni della legge 220/2012 – ovvero la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013. La normativa da una parte ha modificato il testo degli articoli 1129 e 1130 Codice civile, nel senso di prevedere espressamente, all’articolo 1130 comma 1 numero 10), l’obbligo dell’amministratore di: «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni»; ma, dall’altra parte, ha inserito espressamente all’articolo 1129 comma 11 numero 1), quale motivo tipizzato di revoca dell’amministratore di condomino, la mancata relativa sottoposizione all’assemblea per l’approvazione, nel termine prescritto dal primo articolo.

Per il collegio siciliano l’interpretazione data alla normativa così come modificata è alquanto rigida, visto che è stato parimenti riferito che è sempre censurabile la condotta dell’amministratore condominiale che presenti il rendiconto della gestione oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento previsto dall’articolo 1130, ultimo comma, del Codice civile, anche laddove l’assemblea lo approvi in ritardi (sul punto fra le numerose altre si segnala la pronuncia del Tribunale Taranto del 21 settembre 2015).

Alla luce di tale premesse argomentative i giudici siciliani hanno però in questo caso affrancato l’amministratore resistente solo per i rendiconti anno 2019 e 2020, qui rilevando che il termine di convocazione dell’assemblea condominiale è stato sospeso più volte dalla normativa emergenziale e risulta allo stato prorogato (riferendosi alla scadenza del 31 marzo 2022), richiamando la ultime normative che nello specifico trovano applicazione: il Dpcm del 25 marzo 2020, il Dl Rilancio 34/2020 del 13 maggio 2020, il Dl 104/2020 e quello 2/2021.

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