Comunitario e Internazionale

Blockchain e intelligenza artificiale a fini antifrode. Il caso dei fondi europei

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di Marco Letizi e Giulio Soana *


La blockchain: il futuro è già qui. La tecnologica blockchain, sottesa ai meccanismi che regolano le transazioni in criptovalute, rappresenta uno dei principali ambiti d'innovazione al centro della c.d. digital transformation. Peraltro, la ricerca e innovazione (R&I) vengono identificati da tutti gli Stati membri come driver fondamentali per il potenziamento della competitività dei rispettivi sistemi produttivi. Nelle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17- 21 luglio 2020 si legge come, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021- 2027, rafforzato da Next Generation EU, alla rubrica "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", vengano assegnati agli Stati membri fondi significativi per promuovere, tra l'altro, la ricerca, l'innovazione e la trasformazione digitale.

In particolare, il programma Orizzonte Europa - la cui dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 sarà pari a 5 miliardi di euro - in sinergia con le attività finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, la politica di coesione e i fondi strutturali, avrà anche l'obiettivo di potenziare la capacità di R&I regionale e l'attitudine di tutte le regioni a sviluppare poli di eccellenza. L'attenzione del legislatore europeo in materia di economia digitale è massima tanto che, a breve, la Commissione europea lancerà il Digital Service Act, un pacchetto di misure volte a regolamentare in maniera organica il mercato digitale eurounitario che si auspica non si limiti a disciplinare in maniera più stringente il digital market europeo ma che sia capace di riequilibrare i rapporti di forza in materia di fair trade all'interno dell'Unione in favore delle piattaforme digitali europee sinora schiacciate dai colossi statunitensi e cinesi.

In virtù del suo altissimo potenziale trasformativo, si ritiene che la blockchain sia una disruptive innovation capace di trasformare radicalmente il mondo dell'impresa, dei servizi, della pubblica amministrazione, della finanza e della governance globale nel prossimo decennio. La blockchain è una tecnologia che può essere progettata per le più diverse esigenze operative, in quanto può contenere dati ed eseguire istruzioni relative a documenti, contratti, proprietà e assets digitalizzati di qualsiasi tipo. Può essere quindi utilizzata per decentralizzare e automatizzare in maniera sicura qualsiasi transazione, scambio di valore o di dati.

Nell'economia di mercato l'applicazione della tecnologia blockchain genera benefici estremamente significativi. Si pensi, ad esempio, alla gestione dei big data all'interno delle aziende che può essere realizzata sfruttando le caratteristiche intrinseche della blockchain come la decentralizzazione, l'immodificabilità, la consequenzialità delle informazioni, la trasparenza, in modo da migliorare l'efficienza del flusso informativo aziendale, valorizzare il patrimonio informativo dell'azienda, mitigare il rischio potenziale complessivo. Ancora, le caratteristiche della blockchain garantiscono il monitoraggio dell'intera catena del valore relativa agli scambi commerciali, dalla negoziazione alla transazione, attraverso la stipula dei c.d. smart contracts che incentivano i migliori comportamenti di tutti gli stakeholders e che garantiscono un efficace sistema di tracciabilità delle transazioni, migliorandone la trasparenza finanziaria e documentale e riducendo di conseguenza i rischi di riciclaggio e i fenomeni corruttivi. In tema di supply chain management, la decentralizzazione, la trasparenza e l'architettura "per blocchi" della tecnologia blockchain garantisce la totale tracciabilità delle relazioni commerciali in quanto le informazioni fondamentali per l'intelligenza dei contratti (smart contracts) vengono fornite da soggetti terzi appartenenti alla rete, gli "oracoli digitali", che verificano e autenticano l'attendibilità delle informazioni acquisite da fonti esterne.

L'accesso ad un unico ledger riferito ad uno specifico smart contract consente il monitoraggio, in tempo reale, delle variabili misurabili e digitalizzabili correlate a tutti gli aspetti dello scambio commerciale (provenienza del prodotto, prezzo, tutela del consumatore, condizioni del trasporto, verifica degli adempimenti contrattuali e normativi, logistica, ecc.), accresce le efficienze nelle negoziazioni e transazioni generate da smart contracts, riduce al minimo i disservizi nelle forniture e incentiva le vendite. In tema di frodi, si assiste ad un annullamento dell'asimmetria informativa tra acquirente e venditore - ad esempio, sullo stato di usura, manutenzione e funzionamento di un oggetto fisico - in quanto viene conservata su blockchain una sequenza temporale di letture di attributi specifici di un certo item che risulta impossibile da alterare ex post e che è in grado di apportare valore aggiunto allo stesso item in caso di vendita (ad esempio, aggiungendo una tracciatura mensile del chilometraggio di un veicolo o le ore di utilizzo di un macchinario industriale, l'acquirente potrebbe controllare la consistenza temporale di queste tracciature e quindi essere disposto a corrispondere un importo superiore per il bene oggetto di compravendita).

Di particolare interesse è anche il recentissimo utilizzo della tecnologia blockchain nel settore delle aste telematiche (giudiziarie e private) finalizzato a garantire la massima trasparenza delle operazioni mediante la notarizzazione su blockchain. Si pensi, ad esempio, alle aste giudiziarie su piattaforme online gestite da società accreditate presso il registro dei gestori delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia e, in particolare, alla procedura di vendita dei beni mobili, immobili e aziendali sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali a seguito di un provvedimento di destinazione della competente Autorità giudiziaria o dell'ANBSC (in caso di definitività della confisca) per i quali è essenziale evitare che gli stessi rientrino, anche per interposta persona, nella disponibilità delle organizzazioni criminali alle quali sono stati in precedenza sottratti; anche in relazione alle aste telematiche immobiliari, la tecnologia blockchain è in grado di garantire i dati riferiti all'immobile, la sua geolocalizzazione, il valore peritale, alla base d'asta, ai periodi di pubblicazione dell'asta, al numero dei partecipanti, al numero dei rilanci e al valore di aggiudicazione. L'applicazione della blockchain appare significativa con riferimento alle aste telematiche di beni di lusso e opere d'arte, beni rifugio questi ultimi particolarmente esposti al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La blockchain è inoltre uno strumento estremamente efficace nelle mani delle aziende che producono o distribuiscono beni di alta qualità o ad alto valore aggiunto per contrastare l'attività di contraffazione attraverso, ad esempio, la verifica dell'autenticità e l'univocità del bene con l'attribuzione di un identificativo univoco e non duplicabile, nonché il tracciamento della storia del prodotto, delle sue componenti, lavorazioni manutenzioni e proprietari. Pensiamo, ad esempio, al mercato internazionale dei diamanti; al riguardo, la tecnologia blockchain consente di poter tracciare l'intera catena del valore lungo le tre fasi riferite al rough-diamond (esplorazione del sito diamantifero, produzione e selezione delle pietre rough e vendita del rough- diamond dal produttore ai dealers), al cut and polished diamonds (vendita del rough- diamond ai centri di stoccaggio che lavorano la pietra e la rivendono all'ingrosso agli stakeholders della gioielleria) e infine alla diamond jewelry (lavorazione del design del diamante e vendita al dettaglio). Tale tracciamento consentirà di individuare esattamente i siti diamantiferi di provenienza, assicurando la trasparenza di tutti i passaggi intermedi tra la produzione e la vendita al dettaglio, in modo da evitare, oltre alle eventuali frodi commerciali anche fenomeni connessi al contrabbando internazionale, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infine, da un paio d'anni, il decreto semplificazione n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, consente l'utilizzo dello smart contract nella redazione dei contratti di lavoro individuali e collettivi. In tema di Fintech, tra i venti progetti al vaglio del team di esperti della Banca d'Italia ve ne sono alcuni incentrati sull'utilizzo della tecnologia blockchain nell'ambito dell'industria finanziaria. Di grande interesse appare la recentissima costituzione presso la sede di Bankitalia a Milano del nuovo hub che incentiverà le interazioni tra tutti i principali stakeholders del processo di transizione digitale del nostro sistema finanziario con una particolare attenzione al progetto della BCE di emanare una moneta digitale, all'identificazione della clientela, all'accesso digitale ai servizi bancari e al miglioramento del sistema AML/CFT. Le sfide che si pone il nuovo polo tecnologico impattano su delicate tematiche quali la necessità di assicurare un elevato livello di protezione dei dati e della privacy, un'efficace lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'evasione fiscale che potrebbero essere adeguatamente affrontate proprio attraverso l'applicazione della tecnologia blockchain. Con riferimento alla versione digitale dell'euro, il dibattito europeo dovrebbe tener conto dell'eterogeneo inquadramento giuridico delle criptovalute che vengono considerate dalla Corte di Giustizia Europea come veri e propri mezzi di pagamento; in Italia, l'Agenzia delle Entrate considera le valute virtuali come beni su cui pagare le plusvalenze, la Consob e la Suprema Corte, le qualificano come prodotti finanziari soggetti alle norme del Testo Unico in materia d'intermediazione finanziaria; in tale contesto, i fornitori di servizi di compravendita di criptovalute non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ma devono effettuare una mera comunicazione al Ministero dell'Economia ad inizio attività.

L'infrastruttura blockchain quale chiave di volta per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari.

In ambito AML/CFT, assume importanza centrale la tracciabilità dei flussi finanziari. L'adozione di una infrastruttura blockchain potrebbe risolvere due problemi fondamentali in ambito di tracciabilità e trasparenza dei flussi informativi: il primo aspetto riguarda la parcellizzazione e distribuzione territoriale delle informazioni con conseguente asimmetria informativa tra controllante e controllato; il secondo concerne l'accentramento della fiducia e la possibilità di corruzione dell'informazione da parte dell'eventuale terzo garante malintenzionato. Partendo dal primo di questi elementi, l'attuale sistema si basa, come precedentemente osservato, su una visione soggettiva dell'attività finanziaria; tale prospettiva comporta una parcellizzazione dell'informazione finanziaria la quale, piuttosto che incentrarsi sul flusso di transazioni, osserva l'attività del singolo soggetto. D'altro canto, la globalizzazione dei flussi di denaro e la permeabilità tra diversi sistemi di scambio comporta che, al fine di ricostruire una determinata catena di transazioni, sia necessario muoversi tra diverse banche dati, le quali possono essere più o meno accessibili. Tale prospettiva limita fortemente l'efficacia del sistema di controllo dando una visione parziale e statica all'inquirente, il quale tende a focalizzarsi sulla singola transazione piuttosto che sull'intera operazione finanziaria.

La blockchain dà una risposta unica a questa problematica, fornendo un registro dove le transazioni annotate sono necessariamente consequenziali, permettendo in questo modo all'eventuale controllore di visualizzare l'intera catena di transazioni, mediante l'accesso ad una sola piattaforma (unico punto di accesso). In questo modo, il sistema di controllo verrebbe reindirizzato dal soggetto all'oggetto; infatti, più che l'attività dell'individuo, è la transazione nella sua dimensione complessiva a costituire vero elemento di allarme in termini di controllo dei flussi finanziari e sono i movimenti del denaro nella loro dimensione territoriale, qualitativa e quantitativa a segnalare la presenza di eventuali attività illecite. Inoltre, il sistema di registrazione dei flussi mediante tecnologia blockchain, doterebbe l'ente erogatore dei fondi (soprattutto quelli aventi una dimensione transnazionale) di un innovativo strumento per garantire che questi ultimi giungano all'effettivo destinatario; l'ente avrebbe continuo accesso ad un registro consequenziale, immodificabile ed aggiornato in tempo reale, dove l'intera catena delle transazioni verrebbe salvata. In un mondo dove la territorialità della giurisdizione si scontra spesso con l'a-territorialità di internet, un simile strumento di archiviazione dei movimenti finanziari fornirebbe un fondamentale strumento di controllo. Passando al secondo degli elementi indicati, la centralizzazione della fiducia in un unico ente espone la tenuta del sistema alla corruttibilità di quest'ultimo: in altri termini, se il banco bara nessuno vince.

La blockchain, polverizzando la funzione di garanzia, richiede, al fine di truccare le carte, un livello di coordinamento tra attori malevoli tale che questi rappresentino la maggioranza della potenza computazionale della rete; tale eventualità, di per sé evidentemente residuale rispetto al tradizionale sistema centralizzato, può essere ulteriormente ridotta sia affidando i nodi a soli utenti garantiti - in caso di permissioned blockchain - sia ampliando notevolmente l'ampiezza della rete - in caso di permissionless blockchain. Ulteriormente, l'immutabilità delle informazioni già salvate nella blockchain comporta che l'eventuale attore corrotto possa agire solamente sul suo blocco di riferimento, senza poter fare nulla in merito ai blocchi precedenti. Questa parcellizzazione della possibilità di modificazione e falsificazione del registro ha evidenti ricadute in termini di affidabilità del registro medesimo e attuabilità di schemi fraudolenti. Infatti, se ogni attore di un dato procedimento può agire esclusivamente sulle informazioni che inserisce, senza poter modificare le informazioni precedentemente inserite, la possibilità di frode è ristretta ai soli step informativi riguardanti il nodo/nodi corrotti. In tal modo la localizzazione del blocco fraudolento dovrebbe essere molto più semplice per l'organo inquirente, data l'impossibilità per il criminale di confondere la pista informativa che porta all'azione illecita. Per concludere la blockchain fornisce un'innovativa infrastruttura che permette di veicolare su un registro decentralizzato, immodificabile e consequenziale diversi tipi di informazioni riducendo le asimmetrie informative ed aumentando l'affidabilità di queste ultime.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria: dal soggetto alla transazione.

Data la creazione e implementazione di una tale infrastruttura, il regolatore avrebbe a disposizione un'ingente mole di dati afferenti alle blockchain di volta in volta create. Caratteristica fondamentale di questi dati è la loro consequenzialità, che li rende in senso dinamico visualizzabili come una catena che permette di ripercorrere la storia di quella transazione o specifico asset. Orbene, dato questo aggregato di dati, è di vitale importanza concepire strumenti di analisi che possano individuare schemi indicativi di una sottostante attività criminale. In particolare, mediante l'individuazione di patterns anomali di transazioni sarebbe possibile per l'autorità finanziaria, partendo dall'oggetto risalire al soggetto e da lì sviluppare l'indagine, avendo però alle spalle un quadro complessivo della situazione finanziaria di riferimento. In particolare, l'implementazione di questi modelli, basati sulla individuazione di specifiche red flags - parzialmente da identificare ex novo e parzialmente da mutuare dal mondo AML - porterebbe ad una rapida, completa, immediata e continuativa identificazione e segnalazione delle operazioni sospette. Inoltre, se tale sistema fosse caratterizzato da capacità di apprendimento, con il passare del tempo e il consolidarsi di questa analisi, quest'ultimo potrebbe allenarsi con le evidenze ottenute dai casi via via svolti. D'altronde, tale sistema di analisi non sarebbe molto dissimile dall'utilizzo dei big data che attualmente si fa in ambito di indagini finanziarie. Infatti, queste ultime si avvalgono di un modello econometrico che consente l'analisi integrata dei flussi finanziari ed economici, in entrata e in uscita, riferiti a tutti i soggetti investigati (in genere si considera un nucleo familiare composto dal principale soggetto investigato e dai suoi conviventi). In estrema sintesi, il modello econometrico in esame, alimentato da big data (contenenti dati finanziari, societari, fiscali e patrimoniali) acquisiti da numerosi databases, sarà in grado di determinare il valore del reddito annuale complessivo generato dal nucleo familiare (inflow), la media delle spese annuali sostenute dal nucleo familiare (outflow, determinato sulla base di valori statistici ISTAT calcolati in base al numero dei componenti il nucleo familiare e al luogo di residenza), la vendita di assets e altre entrate (inflow), l'acquisto di assets e altre uscite (outflow). Si avrà una sproporzione (financial inequality) ogni volta che la somma algebrica delle componenti positive (inflows) e negative (outflows) determini, per ciascun anno esaminato, un risultato negativo; in questa ipotesi sarà possibile individuare gli assets entrati ingiustificatamente nella sfera patrimoniale dei soggetti investigati (senza cioè che vi fossero le sufficienti risorse finanziarie a copertura dell'acquisto) e quindi potenzialmente soggetti a confisca.

Il modello econometrico in precedenza descritto - che consente di individuare gli assets criminali attraverso l'analisi economico-finanziaria delle componenti inflows e outflows - deve necessariamente essere completata con un'analisi di contesto che tenga conto, tra l'altro, di approfondimenti investigativi on the spot che consentano di verificare l'effettivo tenore di vita dei soggetti investigati, in modo da individuare eventuali beni nella loro disponibilità diretta o indiretta, che sfuggono all'analisi econometrica anzidetta. Rispetto a tale sistema di riferimento, l'inserimento di una infrastruttura blockchain corredata da strumenti di analisi dei dati intelligenti comporterebbe un cambio di prospettiva. Invero, se ora l'analisi è tutta incentrata sul soggetto, mediante questo sistema sarebbe possibile spostare il focus sull'oggetto, ampliando lo spettro di indagine e permettendo all'inquirente di acquisire una visione olistica del mercato: attraverso un'analisi continua e in tempo reale delle transazioni e la correlata attivazione di red flags, si potrebbe prevenire e contrastare in maniera efficace la criminalità finanziaria, slegando l'attività repressiva dal soggetto per concentrarsi sull'analisi dei flussi.

Un caso di studio: l'erogazione dei fondi europei.

L'erogazione e distribuzione dei fondi europei è un tema che ha acquisito una centralità inedita nell'ultimo anno; complice la crisi economico-sociale innescata dalla pandemia Covid-19, questi fondi sono visti come la chiave per innescare la ripresa economica del Paese. In quest'ottica, passaggio chiave per garantire tale effetto di innesco è che questi ultimi giungano al destinatario previsto e che vengano correttamente utilizzati. Dal punto di vista tecnico, assicurare la legittimità ed efficacia di tale esborso è tutt'altro che scontato, ciò soprattutto a causa di due elementi che si aggiungono ai classici vizi dei finanziamenti pubblici che affliggono gli strumenti comunitari: la dimensione transnazionale delle transazioni e l'assenza di un organo investigativo centrale con penetranti poteri di polizia negli Stati Membri. Invero, l'organo ufficialmente deputato, a livello eurounitario, al controllo sul legittimo esborso dei fondi, l'OLAF, manca di poteri coercitivi paragonabili a quelli di una polizia nazionale. Il quadro si complica ulteriormente se i Paesi destinatari dei fondi hanno sistemi AML/CFT con strategiche deficienze o sono solo formalmente cooperativi. Data questa situazione di riferimento, il sistema sopra delineato potrebbe fornire una risposta innovativa al fine di garantire il corretto esborso dei fondi e il perseguimento degli interessi unoniali. Attraverso l'implementazione di un sistema blockchain nell'erogazione dei fondi europei si otterrebbero tre vantaggi principali: la tracciabilità dei flussi, l'accessibilità dei dati e l'isolamento degli attori malevoli. Invero, mediante la registrazione delle transazioni collegate all'esborso dei singoli fondi dalla fonte - lo spending DG – al destinatario finale, l'ente erogatore e l'ente di controllo avrebbero accesso centralizzato ad un registro unico dove l'intero flusso sarebbe riportato senza possibilità di modificazione; tale carattere risolverebbe i problemi di accesso al flusso degli enti europei in quanto "scavalcherebbe" gli operatori nazionali. Inoltre, l'immutabilità del registro blockchain, con riguardo alle informazioni già registrate, ridurrebbe "by design" la possibilità di perpetrare frodi data la sola possibilità per l'attore malevolo di modificare quanto accade nel suo blocco di riferimento senza in alcun modo poter alterare le transazioni precedenti e quindi il denaro effettivamente ricevuto. Inoltre, la decentralizzazione della blockchain permetterebbe di velocizzare gli scambi di informazioni tra spending DG, autorità nazionali, OLAF ed EPPO; invero, se tutti questi attori fossero nodi della rete di riferimento avrebbero accesso in tempo reale alla totalità delle informazioni ovvero, in caso di sistema ad accesso differenziato, alle informazioni previste dal designer. Una volta attuata tale infrastruttura sono due le sovrastrutture che potrebbero essere attuate. In primo luogo, si potrebbero implementare i singoli contratti di esborso mediante smart contracts, codificando i suddetti contratti nella blockchain; tale soluzione avrebbe un forte effetto in termini preventivi creando ecosistemi compliant by design; al riguardo, la caratteristica fondamentale della regolazione mediante codici informatici è la sua natura self-executing, la frode è possibile solo extra-sistema – "rompendo" il codice – ma mai intra-sistema, in quanto ciò che non rispetta il codice di riferimento – quindi nel nostro caso il contratto di assegnazione – non è effettuabile nel dato sistema. In questo senso, l'attuazione di tali esborsi mediante smart contract sposterebbe il fulcro della lotta antifrode dal controllo ex post alla prevenzione ex ante. In secondo luogo, i sopramenzionati strumenti di analisi del registro blockchain basati su intelligenza artificiale svolgerebbero una funzione di controllo costante sulle procedure di esborso; in questo specifico settore la creazione di tali software sarebbe inoltre facilitata dalla ampia dote di informazioni riguardo i patterns in caso di frodi finanziarie già sviluppato da OLAF. In ultima analisi, lo sviluppo di un tale sistema avrebbe un fondamentale effetto anche per implementare il sistema di controllo del neo-istituito Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO); infatti, a fronte dei prevedibili problemi in termini di ammissibilità processuale che l'assunzione transnazionale di prove comporterà, data l'assenza di un codice di procedura penale a livello europeo, un registro unitario da cui estrarre evidenze finanziarie centralmente regolato dalla normativa europea potrebbe fornire un eccezionale strumento, sotto il profilo probatorio, per future indagini.

a cura di Marco Letizi, Avvocato e Dottore Commercialista Esperto della Commissione europea e del Consiglio d'Europa PhD Student in Business Management presso l'Universita "La Sapienza" di Roma e Giulio Soana PhD Student in Diritto e Impresa presso l'Università LUISS Guido Carli


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