Amministrativo

Bollo auto, legittimo affidare accertamento e riscossione ad Aci senza un confronto concorrenziale

Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna con la sentenza del 4 maggio n. 395 che ha respinto il ricorso presentato da una società fiscale che chiedeva l'annullamento della delibera <br/>

di Simona Gatti

Legittimo affidare direttamente il servizio di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche ad Aci senza "aprire" un confronto concorrenziale. Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna con la sentenza del 4 maggio n. 395 che ha respinto il ricorso presentato da una società fiscale che chiedeva l'annullamento della delibera con la quale la regione aveva approvato lo schema di accordo di cooperazione con Automobile Club d' Italia in materia di bollo auto.

Secondo il ricorrente, trattandosi di commessa pubblica, non erano state rispettate le regole che in questo caso prescrivono il ricorso a una comparazione tra i vari operatori economici del settore per poter concorrere all'affidamento.

La sezione del Tar Bologna ha chiarito invece che la materia tributaria di competenza statale, e non aperta al mercato e alla concorrenza, è stata, nel caso specifico, delegata a livello locale in virtù di una legge (articolo 17, comma 10, della legge 449/1997) che consente appunto alle Regioni di svolgere tale funzione anche attraverso le esternalizzazioni, riconoscendo in questi modo che il sistema tributario erariale e regionale non è un servizio pubblico contendibile sul mercato.

Dopo questa norma l'anno successivo il decreto ministeriale n. 418 riporta che "Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni-tipo con gli stessi.".
Pertanto, in applicazione della disciplina illustrata – proseguono i giudici amministrativi - "l'A.C.I., in qualità di ente pubblico non economico (e quindi non potendo avere lo scopo di lucro tipico dell'attività d'impresa), svolge un servizio pubblico per la Regione; al contrario A.C.I. potrebbe svolgere, in virtù dell'affinità di funzioni e della previsione normativa dell'avvalimento, la funzione tributaria propria della Regione, la quale si avvarrebbe a sua volta di un ente pubblico non economico quale A.C.I". Come ente pubblico, dunque, per il tribunale è pacifico che rientri nel meccanismo di avvalimento: modalità con la quale un organo della Pa utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un'altra Pa, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione.

Per quanto riguarda poi la nozione di appalto il Tar chiarisce che in questo caso non si configura, perché le funzioni e le competenze amministrative, anche gestite con accordi tra amministrazioni, non possono essere qualificate come appalti o concessioni contendibili sul mercato aperto, proprio perché il monopolio funzionale e di competenza è volutamente chiuso e lasciato all'autorità amministrativa pubblica. Di conseguenza la stessa esazione delle tasse proprie dello Stato non può essere aperta nel mercato, dato che rappresenta una competenza e una funzione affidata dallo Stato alla Regione.

Anche nel caso in cui si volessero applicare le indicazioni comunitarie sugli appalti pubblici (art. 12, c.4 della Direttiva UE n. 24/2014) – si legge sempre nella sentenza - in virtù di quanto disposto dal Dm 418/1998, non si avrebbe comunque una lesione della concorrenza perché le attività di controllo e riscossione vengono svolte direttamente e in prima persona dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Agenzia delle Entrate e con la convenzione stipulata con Poste Italiane. L'accordo con Aci è dunque corretto in quanto di supporto procedimentale all'azione amministrativa della Regione e in cooperazione con essa.

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