Amministrativo

Bonus sanificazione ambienti di lavoro

L'art. 32 del DL 73/2021 (cosiddetto Decreto "Sostegni-bis") disciplina un nuovo credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione dell'apposita comunicazione dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.

di Luca Pagani*

L'art. 32 del Decreto Sostegni-bis prevede un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione volti a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. In particolare, sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

-sanificazione di (i) ambienti nei quali è esercitata l'attività e (ii) strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

-somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;

-acquisto di DPI (e.g. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);

-acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

-acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI (e.g. termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione);

-acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Restano escluse dalle spese agevolabili quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spese previsto per l'agevolazione pari a Euro 200 milioni.

Il sopradescritto credito d'imposta è destinato a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo) che dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021 provvedano ad inviare l'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario abilitato.Una volta ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico previsto (pari al 30%), l'Agenzia delle Entrate provvederà a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in relazione alle risorse complessive stanziate per l'agevolazione. In particolare, tale percentuale, ottenuta rapportando il limite complessivo di spese stanziato per l'agevolazione (i.e. Euro 200 milioni) e l'ammontare totale dei crediti d'imposta richiesti, sarà resa nota con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 12 novembre 2021.

Pertanto, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale riportata nel predetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame, il medesimo può essere utilizzato:-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;-in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile. Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore previsti dall'art.34 della L. 388/2000 e dall'art. 1, comma 53, della L.244/2007.Infine, si segnala che il sopradescritto credito d'imposta non può essere ceduto e che non concorre alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione rilevante ai fini del calcolo dell'IRAP.

* Luca Pagani, Dottore Commercialista e Associate, Rödl & Partner

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