BOX PER CANI, COSTRUZIONE DA COMUNICARE AL COMUNE
Non esiste una individuazione univoca del titolo edilizio necessario alla realizzazione dei box per cani, a meno che non sia esplicitamente previsto nel regolamento urbanistico ed edilizio (Rue) del Comune interessato. L’orientamento prevalente è quello di considerare questo tipo di intervento come "attività edilizia libera soggetta a comunicazione", individuabile, come fonte normativa, nell’articolo 6, comma 2, del Dpr 380/2001, come sostituito dal Dl 40/2010, convertito con legge 73/2010,Se poi l'intenzione fosse quella di creare un canile, occorre fare comunque attenzione a quanto previsto - nel caso specifico del lettore, che vive in provincia di Napoli - dalla legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 16, "Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo".