Comunitario e Internazionale

Brevetti, l’identità del titolare non è di competenza Ue

di Marina Castellaneta

Le controversie per individuare l’inventore di un brevetto e sul patrimonio del titolare non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Di conseguenza, in questi casi vanno applicate le norme interne di ogni Stato membro sulla giurisdizione internazionale. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata l’8 settembre nella causa C-399/21.

La vicenda ha preso il via dalla richiesta di una società svedese, operativa nel settore della tecnologia dell’infrarosso, di avvalersi di un diritto prevalente sulle invenzioni incluse in domande di brevetto internazionale, europeo, americano e cinese rilasciati a un’altra società.

La richiesta era motivata dal fatto che le invenzioni al centro del brevetto erano state realizzate da un proprio dipendente. Pertanto, in quanto datore di lavoro del dipendente, la società doveva essere considerata proprietaria delle invenzioni. Si era opposta l’altra azienda, sempre svedese: il Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio svedese si era dichiarato incompetente ai sensi dell’articolo 24, punto 4 del regolamento 1215/2012, in particolare per i brevetti registrati in Cina e negli Stati Uniti.

La Corte di appello di Stoccolma, invece, ritiene che, poiché la controversia mira ad accertare l’esistenza di un diritto prevalente su un’invenzione, strettamente collegata alla registrazione del brevetto, il regolamento Ue andrebbe applicato per individuare il giudice competente. Tuttavia, prima di decidere, i giudici di appello si sono rivolti alla Corte Ue.

Gli eurogiudici hanno stabilito che la controversia verte sull’esistenza di un diritto prevalente su invenzioni e, in ragione del suo oggetto, rientra nella materia civile e commerciale con l’applicazione del regolamento Bruxelles I bis.

È poi presente – osserva la Corte – un elemento di estraneità che, se in via generale è dato dal domicilio del convenuto, può dipendere anche dall’oggetto della controversia e, come nel caso in esame, dalla circostanza che i fatti controversi riguardino un altro Stato.

Chiarito che la situazione giuridica controversa ha un elemento di estraneità situato nel territorio di un Paese terzo, con l’astratta applicazione del regolamento 1215/2012, la Corte è passata ad analizzare l’articolo 24 dell’atto Ue che si occupa delle competenze esclusive, anche con specifico riguardo ai brevetti.

La norma, infatti, stabilisce che, indipendentemente dal domicilio delle parti, la competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli o altri diritti analoghi sia attribuita al giudice dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati in base al diritto Ue o a una convenzione internazionale.

Tuttavia, la Corte ha escluso che nelle controversie relative alla registrazione o alla validità dei brevetti – che è una nozione propria del diritto dell’Unione - possano rientrare anche i casi di accertamento dell’identità del soggetto titolare del brevetto. Le questioni sul patrimonio personale del titolare del diritto di proprietà intellettuale, infatti, non hanno «un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è registrato». Di qui l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 24 e la determinazione del giudice competente in base alle norme interne o ad altri atti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©