Comunitario e Internazionale

Bruxelles restituisce con gli interessi l'ammenda in caso di annullamento di una sanzione antitrust

Il rifiuto di corrispondere le somme maturate obbliga la Commissione europea al risarcimento del danno subito

di Paola Rossi

Il Tribunale Ue ha statuito che la Commissione europea, nel suo ruolo di Antitrust sovranazionale, è obbligata a pagare gli interessi di mora sulle somme ricevute a titolo di ammenda, se la sanzione comminata viene successivamente annullata. Così la sentenza sulla causa T-610/19.

Il caso Deutsche Telecom
In base atale affermazione di principio il Tribunale ha perciò riconosciuto alla Deutsche Telekom un indennizzo di circa 1,8 milioni di euro. La cifra fissata mira a risarcire i danni patiti a causa del rifiuto della Commissione europea di versarle interessi di mora sull'importo dell'ammenda che ha indebitamente pagato nel contesto di una violazione delle regole della concorrenza.
La richiesta inizialmente inevasa da Bruxelles dipendeva dall'aver pagato un'ammenda di 31 070 000 di euro per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga. Ma a seguito dell'impugnazione di Deutsche Telecom la sanzione veniva ridotta a 12 039 019 euro. La Commissione di conseguenza rimborsava il dovuto importo alla società, ma senza riconoscere interessi di mora a suo favore, dovuti tra la data del pagamento dell'ammenda e la data del rimborso della parte dell'ammenda considerata indebita.

Il ricorso attuale
Deutsche Telekom ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della Commissione a versare un risarcimento per il lucro cessante in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, dell'importo principale della parte dell'ammenda indebitamente pagata o, in subordine, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione del rifiuto della Commissione di versare gli interessi di mora su tale importo.
Infine, l'accoglimento parziale della domanda ha determinato l'affermazione di alcuni principi da parte del Tribunale Ue. Tra questi spicca l'affermato obbligo della Commissione di versare interessi di mora sulla parte dell'importo di un'ammenda che, in esito a una sentenza del giudice dell'Unione, vada rimborsata all'impresa interessata.
Ma il Tribunale respinge la domanda di risarcimento - avanzata per responsabilità extracontrattuale dell'Unione - del lamentato lucro cessante dovuto alla privazione del godimento della somma inizialmente pagata, ma non dovuta.

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell'Unione è subordinata al ricorrere di un insieme di condizioni cumulative, vale a dire l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, la realtà del danno e l'esistenza di un nesso causale tra la violazione e il danno subito, ciò che spetta al ricorrente provare. Deutsche Telekom non ha né dimostrato che avrebbe necessariamente investito l'importo dell'ammenda indebitamente pagato nelle proprie attività, né che la privazione del godimento di detto importo l'ha indotta a rinunciare a progetti specifici e concreti. E non ha nemmeno dimostrato che non avrebbe avuto la disponibilità dei fondi necessari per cogliere un'opportunità di investimento.

In base al primo comma dell'articolo 266 del Tfue , il cui primo comma prevede l'obbligo per le istituzioni Ue di adottare tutte le misure atte a ripristinare la situazione antecedente all'annullamento di un un atto da parte del giudice dell'Unione, gli interessi di mora rappresentano una componente indispensabile dell'obbligo di ripristino dello status quo ante.

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