Civile

"Budweiser" è segno distintivo della birra percepito dai consumatori italiani come prodotto tipico della Boemia

Per questo i giudici italiani nell'ambito di una lunghissima lite hanno affermato il carattere decettivo del marchio americano

di Paola Rossi

La multinazionale americana produttrice dagli anni'40 della birra Budweiser ha perso il ricorso contro l'acclarata illegittimità del marchio in quanto esso ancora oggi rimanda nella percezione dei "consumatori italiani" alla città boema nota per tale bevanda alcolica.

Il marchio è stato definito "decettivo" cioè ingannevole - rispetto alla consapevolezza di chi lo acquisti - riguardo alla sua reale provenienza. La Corte di cassazione con la sentenza n. 37661/2021 sembra aver posto la parola fine sulla lunga battaglia tra la birra Budweiser americana e l'omologa ceca della Budejovicky Budvar, realmente prodotta in Boemia.

La Cassazione tira le fila chiarendo che il produttore ceco non aveva diritto in base alle norme Ue alla registrazione Igp per l'utilizzo della parola "Budweiser" sulle birre vendute in Italia e prodotte nell'area di Budejovice (il nome che ha sostituito quello antico di origine tedesca): il termine geografico era privo di novità rispetto al preesistente marchio americano di cui veniva riconosciuto il preuso e conseguentemente registrato.
Ma la cosa non finiva qui. Infatti, la registrazione per preuso non fa venir meno altri casi di illiceità del marchio e la casa produttrice ceca aveva fatto appunto valere l'ingannevolezza del marchio americano rispetto ai consumatori italiani.
La vicenda, infatti, vede in principo vincente l'americana Anheuser-Busch contro l'impresa ceca Budejovicky Budvar, perchè le era stato riconosciuto un diritto di esclusiva visto il preuso dei nomi Budweiser e Bud, con conseguente divieto di utilizzo sulla Bud ceca dell'espressione Budweiser coincidente col nome della nota birra americana.

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