Civile

Buoni fruttiferi postali rimborsabili se prescritti e manca foglio informativo analitico

Per il Giudice di Pace il sottoscrittore non è stato posto in condizione di conoscere condizioni e scadenza dei buoni e non si poteva pretendere che lo stesso andasse a consultare la Gazzetta Ufficiale

di Laura Biarella


Poste Italiane deve rimborsare i Buoni Fruttiferi Postali, e i relativi interessi maturati, anche se è spirato il decennio della prescrizione, se non dimostra di aver consegnato, alla sottoscrizione, il Foglio Informativo Analitico, recante caratteristiche e scadenza dell'investimento.

La condanna a rimborsare buoni del 2006 e interessi
Il Giudice di Pace di Penne, con la sentenza n. 33 depositata il 30 novembre 2022, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo interposta da Poste Italiane contro il provvedimento col quale gli veniva ingiunto di pagare 1.000 euro, oltre interessi e spese del monitorio, per il mancato rimborso di due buoni fruttiferi postali, da euro 500 ciascuno, emessi nel 2006.

L'asserita prescrizione
Poste Italiane aveva imbastito l'opposizione sull'avvenuta prescrizione dell'investimento, essendo ormai trascorso più di un decennio dalla relativa scadenza. I titoli recavano infatti scadenza fissa a 18 mesi dall'emissione. Ma l'highligt della motivazione del Giudice di Pace non è la prescrizione, bensì il fatto che Poste non aveva provato la consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA), adempimento prescritto da un Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, che avrebbe dovuto accompagnare i titoli ed essere consegnato al sottoscrittore, allo scopo di informarlo di caratteristiche e scadenza. Nella pronuncia si osserva che nei buoni fruttiferi in questione si rinveniva unicamente un timbro che rimandava, per le condizioni dei titoli, alla prima parte del Dm summenzionato, che prevede la consegna al firmatario, insieme al buono, del FIA, contenente la descrizione e la scadenza dell'investimento. Ma Poste non ha fornito prova alcuna della consegna di tale foglio informativo, così come prescritto dall'articolo 3 del D.M., nonché ribadita dal timbro apposto sui buoni.

Il contratto di sottoscrizione titoli
Il Giudice ha considerato che la sottoscrizione di buoni postali ha natura di contratto di sottoscrizione titoli a scopo di investimento, stipulato tra firmatario e Poste Italiane, con la conseguenza che le condizioni del contratto dovevano essere contenute o nei buoni fruttiferi o nel FIA, evidenziando quindi che non si poteva pretendere che il contraente dovesse andarle a ricavare dalla Gazzetta Ufficiale che, per sua natura, costituisce una fonte di cognizione di leggi e provvedimenti con forza di legge, e non certo la fonte di cognizione delle condizioni negoziali di contratti di sottoscrizione titoli. Era stato infatti l'articolo 3 del Dm ad aver previsto la consegna al sottoscrittore del FIA, proprio per informare lo stesso delle peculiarità dell'investimento, e costituente la fonte di cognizione e della regolamentazione del contratto stipulato tra le parti.

Non si pretende all'investitore di consultare la Gazzetta Ufficiale
Dato atto che i buoni fruttiferi postali in questione non riportavano descrizione alcuna delle relative qualità, né indicavano la scadenza, unitamente alla circostanza che al momento della sottoscrizione il FIA non veniva consegnato, il Giudice di Pace ha tratto la conseguenza che il sottoscrittore non è stato posto in condizione di conoscere condizioni e scadenza dei buoni, osservando, al contempo, che non si poteva pretendere che lo stesso andasse a consultare la Gazzetta Ufficiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©