Civile

Buoni “Q/P”, la Cassazione dà ragione a Poste sul rendimento dell’ultimo decennio

Per la Prima sezione, ordinanza n. 24715 depositata oggi, non si applicano i rendimenti della serie ‘P’ neppure per il periodo, indicato sul dorso del buono, non coperto dalla stampigliatura della tabella sostitutiva

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 24715 depositata oggi, aggiunge un altro tassello alla querelle relativa al tasso di interesse applicabile, buoni postali della serie «Q/P». La Prima sezione civile ribadisce infatti che non sono applicabili i rendimenti più generosi previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del “buono” nella parte – e cioè dal 21° al 30° anno - non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto di aggiornamento, come previsto dalla legge.

In mancanza dei titoli cartacei una nuova serie di buoni è stata emessa utilizzando i supporti della serie precedente («P»), con l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi. Il timbro però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della serie precedente, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio. Ciò tuttavia, ribadisce la Corte, non consente al possessore del titolo di pretendere, per l’ultimo decennio, gli interessi -più favorevoli - previsti per la vecchia serie. L’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, infatti, “non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante”. Essendo chiaro del resto - prosegue - che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e che le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.

Inoltre, precisa la Corte, la nuova stampigliatura prevede l’indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell’ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell’intera tabella della serie «P», cui però il buono non appartiene.

In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all’ultimo decennio, “non per questo risulta giustificata un’operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/P»”.

Infatti, per i titoli della serie «Q/P» l’articolo 5 del Dm 13 giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l’indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari. Non vi è dunque motivo di negare - prosegue l’ordinanza - che i saggi di interesse fissati con Dm del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Tlc ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell’articolo 173, comma 1, Dpr n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo.

La Cassazione ha così accolto il ricorso di Poste Italiane Apa affermando il seguente principio di diritto: “Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il ‘senso letterale delle parole’ alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”. Che così recita: “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

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