Rassegne di Giurisprudenza

Caccia vietata in area naturale protetta anche se priva di tabellazione dei confini

a cura della Redazione Diritto

Caccia - Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta – Riserva naturale regionale – Perimetrazione tabellare – Necessità
Anche in assenza di apposita tabellazione dei suoi confini, l'area naturale protetta è comunque sottratta all'attività venatoria qualora venga provato che il trasgressore abbia avuto piena consapevolezza di trovarsi in un luogo in cui sussista il divieto di caccia. (Fattispecie relativa a esercizio abusivo di attività venatoria nella riserva naturale siciliana Bosco di Ficuzza provato dalla presenza di cartelli indicanti il divieto di caccia)
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 13 settembre 2022, n. 33638

Caccia - Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta - Parco regionale - Perimetrazione tabellare - Necessità.
I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, avendo portata derogatoria rispetto al principio generale, non è applicabile ai parchi regionali o ad altre zone protette rientranti nelle attribuzioni di competenza regionale; nella specie, si trattava del parco regionale del Partenio, istituto con delibere della Giunta della Regione Campania n. 780 del 6/11/2002 e n. 1405 del 12/04/2002).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 18 luglio 2017, n. 35195

Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Aree situate nella regione Sicilia - Operatività del divieto di caccia - Perimetrazione - Necessità - Esclusione.
La mancanza dell'apposita tabellazione indicante il divieto di caccia nelle aree protette della Regione Sicilia, non esclude la sussistenza del reato di cui agli artt. 21 lett. c) e 30 lett. d) L. 11 febbraio 1992 n. 157 in quanto l'art. 45, commi terzo e quarto, legge Regione Sicilia 1 settembre 1997 n. 33, nell'escludere l'applicabilità di sanzioni, fa riferimento esclusivo a quelle amministrative.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 29 settembre 2006, n. 32563

Caccia - Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione dell'area - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.
Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 13 marzo 2012, n. 9576