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Caduta per il dislivello tra l’ascensore e il piano, spetta il risarcimento alla vittima anziana

L’ordinaria cautela va calibrata sulla persona alla quale è richiesta

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di Agostino Sola

Il condominio risarcisce il proprietario anziano caduto a causa del forte dislivello tra l’ascensore e il piano. Lo afferma il Tribunale di Savona che, con la sentenza 226/2021, accoglie la richiesta di risarcimento presentata da un’anziana proprietaria contro il condominio e la compagnia di assicurazioni. È una delle tante conseguenze della mancata installazione dei sistemi di controllo che, per gli impianti installati ante 1999, non sono obbligatori.

Il caso consente di esaminare la responsabilità del condominio da cose in custodia (articolo 2051 del Codice civile) se l’ascensore non si arresti in coincidenza del piano. La vicenda riguarda infatti un’anziana condomina, caduta rovinosamente entrando nell’ascensore condominiale poiché questo, nell’arrestarsi, aveva creato un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al livello del piano. La condomina ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti.

La responsabilità per i danni causati da cose in custodia è a carattere oggettivo e si configura tutte le volte in cui si realizzi un danno per effetto di un bene posto sotto la custodia di un soggetto. È esclusa solo dal caso fortuito, incluso il fatto commesso dal danneggiato.

Nel caso esaminato, però, il Tribunale non ha ritenuto che la disattenzione dell’anziana condomina potesse esimere il condominio dalla propria responsabilità.

Questo perché, in primo luogo, il dislivello non era di pochi centimetri (ipotesi frequente di arresto non ottimale dell’ascensore) ma assumeva dimensioni apprezzabili ed era non facilmente percepibile. In secondo luogo, l’ordinaria cautela deve essere tarata sulla persona alla quale è richiesta. E, quindi, l’ordinaria cautela che si può richiedere a un soggetto fragile e dalla mobilità ridotta è diversa da quella che si può pretendere da una persona giovane e in perfetta salute.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della danneggiata abbia comunque concorso a causare l’evento (nella misura del 30%), senza escludere la responsabilità oggettiva del condominio.

Quindi, non sempre il danno derivante dal dislivello tra ascensore e piano, anche se di dimensioni apprezzabili, può essere ascritto all’esclusiva responsabilità del condominio. Se, infatti, con riguardo alle particolarità del danneggiato, il pericolo sia facilmente percepibile e superabile, sarà più probabile definire come incauta la condotta qualora prestando l’ordinaria cautela (sempre con riguardo alle particolarità del danneggiato) si sarebbe potuta evitare la situazione di danno.

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