Caduta sul tombino, il Comune non risarcisce il pedone negligente
La Cassazione, sentenza n. 1786 depositata oggi, ha respinto la richiesta di risarcimento danni al municipio
Anche nel passeggiare ci vuole prudenza: il comune, infatti, non è tenuto a risarcire la caduta del pedone dovuta alla presenza di un leggero avvallamento della strada in prossimità di un tombino. La Cassazione, sentenza n. 1786 depositata oggi, ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva escluso responsabilità dell’ente proprietario perché il “sinistro sarebbe avvenuto per negligenza del danneggiato medesimo”.
A nulla sono valse le doglianze del ricorrente, tutte bocciate dalla Suprema corte.
Col primo motivo, il pedone aveva sostenuto che, pur a fronte della negligenza o colpa del danneggiato, andava comunque affermata la “responsabilità del custode”; solo un comportamento “imprevedibile od eccezionale” del danneggiato, infatti, poteva “interrompere il nesso di causalità”. Per la Terza sezione civile invece “la negligenza dell’utente può assumere rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, senza che occorra che il relativo comportamento sia caratterizzato da imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole”.
Col secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta poi che non era tenuto a provare la “sussistenza di un’insidia o di un trabocchetto”, bastando il “fatto” di essere caduto dopo aver appoggiato il piede su un tombino; e a riprova di ciò riportava l’ammissione del comune secondo cui il dislivello era “impercettibile”, dunque vi era.
Per i giudici di legittimità però non vi è stata alcuna violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. “sotto il profilo della non contestazione”. Non è vero, infatti, che il Comune non avrebbe contestato la dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla caduta della vittima su una “buca” formata da un tombino. L’onere di contestazione specifica, spiega la Corte, “discenderebbe solo dalla conoscenza dei fatti, mentre nella specie il Comune l’avrebbe appresi solo dalla notifica della citazione”. E allora, prosegue la Corte, il fatto che il comune abbia in comparsa dedotto la natura “impercettibile” del dislivello formato dal tombino, “non significa aver dato per ammesso che la caduta si sia verificata proprio in corrispondenza dello stesso, ma solo che nel tragitto di cui si tratta non vi erano situazioni di pericolo o comunque tali da causare una caduta, se non per un’inammissibile disattenzione da parte dell’utente della strada”.





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