Penale

Calcolo della prescrizione, anche per la recidiva vale il limite del cumulo delle pene

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7138 depositata il 24 febbraio, e segnalata per il "Massimario"<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini del computo del termine per la prescrizione, si deve tener conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata ma con il limite previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen., in base al quale "l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7138 depositata oggi, segnalata per il "Massimario" e che rafforza un indirizzo già presente in seno alla Suprema corte.

Inammissibile dunque il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia contro la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato condannato per sfruttamento della prostituzione essendo il reato estinto per prescrizione.

Secondo l'accusa infatti la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare la prescrizione del reato, in quanto non aveva considerato, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena derivante dalla recidiva infraquinquennale contestata.

Per la Terza Sezione penale però il limite del cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne "vale per determinare non solo l'aumento di pena, ma, evidentemente, anche il tempo necessario a prescrivere, stante la correlazione tra l'art. 161 cod. pen. e l'art. 99 cod. pen. nella sua integralità - e, quindi anche il comma 6 - essendo peraltro del tutto irragionevole calcolare, ai fini del computo della prescrizione, l'aumento massimo di pena astrattamente previsto, ove in concreto esso non potrà mai essere inflitto, se superiore al cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne".

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