Rassegne di Giurisprudenza

Cancellazione, ritardo superiore a 3 ore, negato imbarco di un volo: giurisdizione del giudice italiano

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Contratto di trasporto aereo - Negato imbarco, cancellazione, ritardo superiore a 3 ore - Compensazione pecuniaria - Viaggiatori di nazionalità extraeuropea - Imbarco in aeroporto italiano - Giurisdizione del giudice italiano.
La controversia relativa al diritto alla compensazione pecuniaria per le ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo nel caso in cui i viaggiatori, pur di nazionalità extraeuropea, si siano imbarcati in un aeroporto italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano secondo quanto disposto nella L. n. 218/1995 applicabile in mancanza di un collegamento ancorato sul domicilio delle parti (Reg. Ue n. 1215 del 2012) (fattispecie relativa al credito di una passeggera di nazionalità russa per la cancellazione del volo in partenza da Milano Malpensa per San Pietroburgo).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Ordinanza del 10 novembre 2021, n. 33003

 

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere art. 23 reg. ce n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie - Sussistenza - Applicabilità della clausola nei confronti del cessionario - Configurabilità - Autonomo patto sulla giurisdizione tra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Eccezioni opponibili dal debitore ceduto.
In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 7 aprile 2020, n. 7736

 

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Art. 23 reg. ce n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Subingresso del cessionario nel patto sulla giurisdizione - Condizioni - Autonomo patto sulla giurisdizione fra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Fattispecie.
La clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato tale patto nelle "confirmation letters", intervenute tra cessionario del credito e debitore ceduto, nelle quali le parti avevano previsto la devoluzione di ogni controversia alla competenza giurisdizionale del giudice italiano).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 18 maggio 2011, n. 10862