Penale

Cancellazione di una società dal registro delle imprese e responsabilità amministrativa da reato dell'ente ex Dlgs 231 del 2001

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti affermando il principio di diritto per cui "la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'appello di Bologna confermava integralmente la sentenza di prime cure che aveva affermato la responsabilità dei legali rappresentanti di una società in relazione al reato di lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e con la quale era stato, altresì, condannato l'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Avverso la sentenza d'appello, ricorreva l'ente, sostenendo – tra i vari motivi di ricorso – come il Giudice a quo avesse erroneamente mancato di dichiarare estinto l'illecito amministrativo a seguito dell'intervenuta cancellazione dell'ente dal registro delle imprese.

La Suprema Corte, riteneva infondato il precitato motivo di ricorso, contraddicendo quanto in precedenza sostenuto dalla seconda Sezione che aveva affermato che "l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato" (Cass. pen., Sez. II, 10/09/2019, n. 41082), ritenendo di assimilare l'ipotesi di cancellazione dell'ente all'ipotesi di fallimento della persona giuridica che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. pen., Sez. U., 17/03/2015, n. 11170), non determina l'estinzione di un illecito amministrativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Ebbene, i Giudici di legittimità, superando il precedente orientamento giurisprudenziale in materia, affermano che l'estinzione – ancorché fisiologica e non fraudolenta – dell'ente non possa ritenersi assimilabile alla morte dell'imputato, non venendo, pertanto, inibita dall'intervenuta cancellazione del medesimo dal registro delle imprese la prosecuzione del processo per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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