Famiglia

Carcere o multa per il padre che non mantiene il figlio

Nota a sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 33165/20, depositata il 25 novembre

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di Marina Crisafi

Carcere o multa per il genitore divorziato che non versa il mantenimento al figlio. L'applicazione di entrambe le misure, infatti, è esclusa perché il richiamo all'art. 570 c.p. va riferito solo al primo comma. È quanto ha ricordato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 33165/2020 del 25 novembre 2020 rigettando il ricorso della procura.


La vicenda
Nella vicenda, un padre era stato condannato dal tribunale di Padova alla pena di due mesi di reclusione per non aver versato quanto stabilito dal giudice per il mantenimento della figlia minorenne.

Avverso la sentenza ricorreva innanzi al Palazzaccio la procura generale della Repubblica deducendo violazione di legge per la mancata applicazione anche della pena della multa prevista dall'art. 570 bis c.p.
Gli Ermellini tuttavia non sono dello stesso avviso.


La decisione
Innanzitutto, evidenziano i giudici, il d.lgs. 21/2018 ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicità al sistema penale.
In questo ambito si inserisce l'art. 570 bis c.p. che sanziona con le pene previste dall'art 570 c.p. la condotta del coniuge che "si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

La norma riproduce, quindi, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12-sexies della legge sul divorzio e all'art. 3 della legge 54/2006 che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal d.lgs. n. 21/2018.
Per cui, anche se il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570 bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art 570 c.p., e ciò ha causato diversi dubbi interpretativi, il contrasto è stato sanato da tempo dalle Sezioni Unite.

Le SS.UU. hanno affermato che "nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies della legge 898/1970, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione" (Cass. SS.UU. n. 23866/2013).


Tale conclusione è applicabile, pertanto, conclude la Cassazione, anche all'art. 570 bis c.p. che avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

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