In tema di ordinamento penitenziario, in particolare in merito al termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354.
LA MASSIMA
Carceri e sistema penitenziario - Ordinamento penitenziario - Permessi di necessità - Termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza - Ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché quindici giorni - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. Questione di legittimità costituzionale: articolo 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 354/1975, articolo 30-bis, comma 3)
In tema di ordinamento penitenziario, in particolare in merito al termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'articolo 30 della medesima legge è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.
Pronunciandosi sulla questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'articolo 30 della medesima legge è soggetto a reclamo, da parte del detenuto...


