Amministrativo

Caro materiali e contratti pubblici: la compensazione nella conversione del "sostegni bis"

meccanismo di compensazione limitato ai contratti in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della Legge di conversione

di Nicolò Filippo Boscarini*

La Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "Sostegni bis"), ha inserito nel testo del decreto il nuovo articolo 1-septies , recante "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021.

La norma prevede uno speciale meccanismo di compensazione limitato ai contratti in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della Legge di conversione, che opererà in deroga alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 (art. 133, commi 4, 5, 6, 6 bis) e del D.lgs. n. 50/2016 (art. 106, comma 1, lett. a)).

Tale meccanismo si fonda sulla preliminare rilevazione – tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) da adottarsi entro il 31 ottobre – delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione sarà determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Il relativo importo – come chiarisce il comma 2 – sarà naturalmente calcolato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, il comma 5 precisa che restano ferme le variazioni dei prezzi rilevate dai decreti ordinariamente adottati dal MIMS ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e del D.lgs. n. 50/2016.

Sul versante procedurale, il comma 4 stabilisce che per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS; per le variazioni in diminuzione, invece, la procedura sarà avviata d'ufficio entro lo stesso termine dalla stazione appaltante, la quale accerterà il proprio credito e procederà ad eventuali recuperi.

Per quanto concerne i canali di reperimento delle risorse necessarie ai fini di cui sopra, si prevede che ciascuna stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

Potranno essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, purché nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Ove tali risorse non siano sufficienti per coprire le compensazioni, i commi 7 e 8 contemplano l'intervento di un fondo per l'adeguamento dei prezzi che contestualmente viene istituito presso il MIMS, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

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*A cura dell'Avv. Nicolò Filippo Boscarini

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