Penale

Riforma Cartabia, al giudice civile l'impugnazione ai soli effetti civili delle sentenze emesse dal 30 dicembre 2022

La novella priva di norma transitoria modifica la valutazione in appello o in Cassazione violando l'affidamento delle parti

di Paola Rossi

In assenza di una norma transitoria della Riforma Cartabia in materia di impugnazioni della parte civile ai soli effetti civili le sezioni Unite penali della Cassazione hanno affermato che la novella contenuta nel comma 1, lettera a), n. 2 dell'articolo 33 del Dlgs 150/2022 si applica solo ai procedimenti di appello e ai ricorsi per cassazione contro sentenze emesse a partire dalla data del 30 dicembre 2022. Questo il principio nomofilattico espresso dal massimo consesso di giudici di legittimità con la sentenza n. 12072/2023.

I giudici di legittimità hanno escluso quindi che la novità normativa venga indistintamente applicata a tutti i procedimenti pendenti, fissando il distinguo nella data di emissione della sentenza impugnata.

La modifica riguarda l'applicazione del nuovo comma 1 bis introdotto nell'articolo 573 del Codice di procedura penale che testualmente recita:«Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudiced'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.».

Il ragionamento della Cassazione
Le sezioni Unite penali chiariscono che il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio al momento dell'emissione della sentenza. È quindi in tale momento che si fissa la regola processuale applicabile, cioè quella in vigore a quella data.

La Cassazione parte poi dalla considerazione che la novella non riguarda i profili della facoltà di impugnare o l'estensione o i termini per esercitarla. Modifiche che - non è in discussione - non potrebbero essere applicati ai procedimenti pendenti.

Ma nel caso in esame la nuova norma cambia l'ambito valutativo dell'atto di impugnazione da parte del giudice penale di grado superiore (giudice di appello o Corte di cassazione penale). Da tali considerazioni sembrerebbe corretto affermare che la nuova norma possa trovare applicazione a tutti i processi d'impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, in quanto impatta sulla sentenza che il giudice superiore non ha ancora adottato. Ma qui scatta la virata della Suprema Corte che spiega invece (in base a un diverso precedente nomofilattico) come in tal caso vada adottato un ragionamento più prudente che garantisca l'affidamento della parte processuale nell'immutabilità delle regole di un procedimento già avviato e quindi la parità di armi tra accusa e difesa. E infatti, proprio in base a tale affidamento la parte può decidere la propria difesa e la propria strategia basate su criteri noti e certi. E non ultimo, ciò consente di calibrare in modo da evitarne l'inammissibilità l'atto di impugnazione redatto.

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