Civile

Cartelle di pagamento, la competenza è solo dell’agente della riscossione che opera nell’ambito territoriale

Con la recente sentenza n. 657 del 10.09.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte conferma l’orientamento di legittimità

di Beatrice Lucarella*

Non risulta conforme ai principi costituzionali (posti a tutela dell’adeguato diritto di difesa del contribuente) individuare presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la competenza ad emettere le intimazioni di pagamento sulla scorta del solo fatto che il debito trae la sua origine da rapporti debitori di soggetto giuridico che aveva sede in un Comune diverso dal domicilio fiscale (e dalla residenza) del ricorrente destinatario dell’atto esattoriale impugnato.

È il principio affermato nella sentenza 657 del 10.09.2025, dep. 15.09.2025, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte.

Il caso nasce dall’impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione nazionale di Torino nonostante il cittadino ricorrente avesse residenza e domicilio fiscale in provincia di Cuneo.

Questo è il motivo principale su cui la Corte di II grado del Piemonte si è pronunciata ritenendo assorbente l’illegittimità dell’intimazione di pagamento stessa per incompetenza territoriale del soggetto emittente. E ciò nonostante l’Agenzia entrate Riscossione avesse vinto in primo grado resistendo in secondo grado precisando “l’unicità della persona giuridica” (ovverosia dell’Agente della riscossione nazionale) poiché incaricata del servizio di riscossione su tutto il territorio dello Stato; unicità, quest’ultima, asseritamente introdotta dall’art. 3 del d.l. 203/2005 (convertito con l. 248/2005) e s.m.i.

La Corte di II grado, invece, non si è fatta sfuggire come la Cassazione fosse di tutt’altro avviso. Con la decisione n. 23889/2024 il Collegio di legittimità ha affermato che, addirittura, “il modulo di flessibilità organizzativa” caratterizza l’attività di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell’art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973, siccome “riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per circoscrizioni territoriali”. Pertanto, trattasi di una conclusione deduttiva per cui è lo stesso Agente della riscossione nazionale a considerarsi non unico in termini di competenza per articolazione territoriale.

Eppure non sono mancati orientamenti di merito contrari come, ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO con la sentenza 834/2024:

“Quanto all’eccezione attrice di difetto di competenza riscossiva dell’Agenzia locale costituita, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le agenzie territoriali del nuovo Ente pubblico della Riscossione, subentrato ad Equitalia, assurgono a strutture periferiche con funzioni squisitamente operative e potere di riscossione specifico, restando a quella nazionale ed a quelle regionali compiti essenzialmente, se non esclusivamente, di sovraintendenza, coordinamento e controllo, nello spirito e finalità della legge istitutiva dell’Ente, laddove, infatti, viene fissato, in funzione del principio di risparmio della spesa, l’obiettivo della territorialità del servizio (cd. servizio di prossimità), esattamente in conformità al dettato di cui all’art. 9 dello Statuto, approvato con DPCM 5 giugno 2017, secondo cui l’ordinamento degli uffici é stabilito … favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l’efficienza dei servizi”.

Ma i giudici piemontesi di appello hanno fatto richiamo anche di un’ultima e più recente decisione di Cassazione che sconfessa, radicalmente, l’architrave motivazionale della sentenza di primo grado. Si tratta della decisione 1668/2025 con la quale si afferma che “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all’agente della riscossione che opera nell’ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.”

In definitiva, l’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente è stata annullata; ciò implicando la riforma della sentenza di primo grado per tre motivi essenziali:

  • perché poggiata su un presupposto motivazionale del tutto non suffragato dall’orientamento maggioritario di Cassazione;
  • perché non è sostenibile la teoria dell’Ufficio secondo cui non vi sarebbe alcuna invalidità atteso che gli atti impositivi (non quindi quelli esattoriali) furono inviati al ricorrente quale socio accomandatario di una società che aveva sede in Torino (e pertanto in un Comune rientrante nell’ambito territoriale degli uffici torinesi della Agenzia delle Entrate Riscossione);
  • perché tale ultima teoria non ha fatto i conti con il dato per cui l’intimazione impugnata dal cittadino contribuente non è giunta al medesimo impugnante come socio accomandatario della società avente sede in Torino, ma come persona fisica in quanto tale (e perciò con competenza provinciale di Cuneo).

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*Beatrice Lucarella, giurista e dottoranda di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo del Dipartimento Jonico Università di Bari

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