Civile

Cartelle a rate, così cambiano decadenza e termini di versamento

Le Faq di agenzia delle Entrate-Riscossione sul Dl 146 evidenziano le differenze tra piani concessi prima e dopo la sospensione Covid

Per i piani di rateizzazione che erano in corso all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione

delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Il termine del 31 ottobre, invece, non vale per chi ha chiesto piani di rateizzazione dopo l’8 marzo 2020 (o il 21 febbraio 2020 nella zona rossa) e il cui termine di pagamento è scaduto durante il periodi di sospensione Covid (quindi entro il 31 agosto 2021). In questo caso il termine resta fermo al 30 settembre 2021. Sono alcuni dei chiarimenti che emergono dalle Faq e dal vademecum di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) sul Dl 146/2021 (il decreto fisco-lavoro in vigore dal 22 ottobre).

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

La riammissione nei termini per rottamazione e saldo e stralcio

Il decreto fisco-lavoro (articolo 1 del Dl 146/2021) consente anche di essere riammessi a rottamazione ter e saldo e stralcio se non sono state versate le rate originariamente in scadenza nel 2020. Bisognerà recuperare entro il 30 novembre in cui scadono anche le rate 2021. C’è comunque la soglia di tolleranza di cinque giorni e per effetto dei sabati e le domeniche si potrà saldare il conto fino al 6 dicembre.

I 150 giorni per le cartelle notificate entro fine 2021

L’articolo 2 del Dl 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà dar corso all'attività di recupero.

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