Penale

Casa alloggio anziani, le condotte gravi e crudeli configurano il reato di tortura

I maltrattamenti proteggono l’integrità psicofisica delle persone in ambito familiare o simile, senza richiedere necessariamente condizioni di minorata difesa o crudeltà. La tortura, invece, tutela la dignità umana, punendo condotte caratterizzate da trattamenti inumani e degradanti

di Anna Marino

Il reato di tortura e quello di maltrattamenti non si sovrappongono, ma possono concorrere materialmente, poiché tutelano beni giuridici diversi e presentano caratteristiche strutturali differenti. Il reato di tortura si distingue per la gravità delle condotte, che devono comportare acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, oltre a un trattamento inumano e degradante che offende la dignità della persona. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza 3827 del 2026, chiarisce che il reato di tortura, previsto dall’art. 613-bis c.p., si distingue dal reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) per la diversità del bene giuridico tutelato e per la struttura delle condotte incriminate. In sintesi, la differenza tra i reati di maltrattamenti e tortura risiede nel bene giuridico tutelato. I maltrattamenti proteggono l’integrità psicofisica delle persone in ambito familiare o simile, senza richiedere necessariamente condizioni di minorata difesa o crudeltà. La tortura, invece, tutela la dignità umana, punendo condotte caratterizzate da trattamenti inumani e degradanti, che causano sofferenze fisiche o traumi psichici verificabili. La tortura implica un accanimento crudele che nega i diritti fondamentali della vittima, riducendola a un oggetto di violenza.

La vicenda

La vicenda riguarda un procedimento penale in cui un amministratore unico di una casa alloggio è accusato di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona aggravato e tortura nei confronti di ospiti anziani e vulnerabili. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i primi due reati, ma aveva escluso la configurabilità del reato di tortura, ritenendo che le condotte contestate fossero assorbite nei maltrattamenti. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le condotte descritte al capo d’accusa integrassero il reato di tortura per la loro gravità e per il trattamento inumano e degradante inflitto alle vittime. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando la diversità strutturale e di bene giuridico tutelato tra i reati di maltrattamenti e tortura. Ha stabilito che le condotte contestate, per la loro crudeltà e gravità, configurano il reato di tortura. L’ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

I precedenti legislativi e giurisprudenziali

La sentenza fa riferimento alla normativa introdotta con la riforma del 2017, che ha inserito il reato di tortura nell’ordinamento italiano attraverso l’articolo 613-bis del codice penale, introdotto con la legge 14 luglio 2017, n. 110. La Corte di Cassazione richiama inoltre l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha delineato la struttura del reato di tortura come un reato comune, a forma vincolata e di evento, eventualmente abituale improprio. La giurisprudenza ha chiarito che il reato può essere commesso mediante violenze o minacce gravi, oppure agendo con crudeltà, e che esso si configura come un reato a dolo generico. La Corte cita diverse sentenze precedenti per definire i connotati del reato di tortura, tra cui la sentenza della Sezione 6, n. 47672 del 4 ottobre 2023, che evidenzia la necessità di provare le acute sofferenze fisiche o il trauma psichico verificabile, anche se transitorio. Inoltre, si fa riferimento alla sentenza della Sezione 5, n. 50208 dell’11 ottobre 2019, che specifica che il trauma psichico non deve necessariamente essere durevole, ma deve essere verificabile nel corso del giudizio. La Corte richiama anche la sentenza della Sezione 5, n. 39722 del 9 luglio 2024, che sintetizza le caratteristiche del reato di tortura, evidenziando la sua natura di reato comune, a forma vincolata e di evento, con presupposti quali la limitazione della libertà personale, la relazione di affidamento e la condizione di minorata difesa della vittima.

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