Penale

Case abusive, l’indispensabilità dello sgombero si misura sul carico urbanistico

La Corte di cassazione, sentenza n. 15637 depositata oggi, ha fissato due principi di diritto in tema di “proporzionalità” e di “indispensabilità”

di Francesco Machina Grifeo

Torna al Tribunale di Torre Annunziata la questione dello sgombero di 38 famiglie dal complesso di appartamenti costruito nella penisola sorrentina, a Sant’Agnello, con la formula dell’housing sociale, perché il complesso è stato costruito senza i necessari permessi. La Corte di cassazione, sentenza n. 15637 depositata oggi, ha infatti accolto il ricorso del Pg di Torre Annunziata contro il provvedimento del locale Tribunale che (nel luglio 2022) aveva sospeso lo “sgombero” (disposto a marzo) per carenza di motivazione con riguardo alla “indispensabilità dello sgombero” e affidato l’esecuzione del sequestro a un amministratore giudiziario.

La Terza Sezione penale ricorda però che la scarna motivazione non può costituire un vizio dell’atto, considerato che “la legge non impone un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero”. Non convince la Corte neppure il richiamo al principio di proporzionalità. Se è vero, si legge nella decisione, che “le modalità di attuazione del provvedimento devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, «in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reati», tuttavia, il rispetto del principio di proporzionalità “non può spingersi - in sede esecutiva - nella rivalutazione della sussistenza del presupposto del periculum in mora, che il giudice deve effettuare al momento in cui viene sottoposta al suo vaglio la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del vincolo reale”.

Al contrario, prosegue la Cassazione, il provvedimento impugnato, considerando il diritto all’abitazione dei terzi come assolutamente prevalente rispetto agli altri profili, come per esempio il carico urbanistico, “senza alcun bilanciamento con le opposte esigenze cautelari, fa rientrare dalla finestra un profilo, quello del periculum in mora, che era uscito dalla porta nel momento in cui il provvedimento di sequestro aveva assunto stabilità e che non poteva costituire oggetto di rivalutazione in assenza di impulso di parte”.

Accolto anche il profilo del carico urbanistico, che viene indicato come “l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio”. E che, nel caso di specie, l’aggravio urbanistico “sia assolutamente rilevante sembrerebbe attestato dall’insediamento di trentotto nuclei familiari nell’immobile occupato”. Mentre a nulla giova in questo senso la nomina di un amministratore e l’apposizione dei sigilli in assenza dello sgombero. Fondata anche la doglianza relativa alla assenza di agibilità dell’immobile. Mentre alcun rilievo era stato dato al tavolo tecnico presso la Procura istituito proprio per limitare i disagi.

In definitiva, per la Cassazione vanno affermati i seguenti principi di diritto: in tema di “proporzionalità” e di “indispensabilità”:

1) «Il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo – scrive la Corte -, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell’organo requirente preposto all’esecuzione del provvedimento»;

2) «In tema di reati urbanistici - recita il secondo punto -, ai fini della valutazione del requisito della “indispensabilità” dell’ordine di sgombero, occorre tenere conto anche dell’aggravio in concreto del “carico urbanistico” dell’opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©