Penale

Caso Biot, doppio processo per la rivelazione di segreti e notizie riservate per spionagggio militare e politico

Il concorso tra le incriminazioni è solo apparente. Non c'è conflitto tra la competenza del tribunale militare e la Corte di assise di Roma

di Paola Rossi

Il caso Biot prosegue definitivamente sul doppio binario della giustizia penale, ordinaria e militare.

La Cassazione con la sentenza n. 25002/2022 ribadisce la propria posizione sull'inesistenza del conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e quello militare, già espressa in occasione del rigetto del ricorso di legittimità contro la detenzione cautelare, che era stata disposta da entrambi i giudici.

Concorso tra norme incriminatrici
Infatti, dice la Cassazione, sarebbe solo apparente il concorso tra norme penali, ordinarie e militari, escludendo quindi la regola dell'applicazione della sola legge speciale (in tal caso quella militare).
In particolare la Corte fa rilevare che l'alto ufficiale aveva diffuso a fini di spionaggio militare - ma anche politico - notizie oggetto di segreto o che per la loro natura dovevano restare segrete. E a differenza della norma penale ordinaria quella speciale persegue solo lo spionaggio militare.

La doppia imputazione del capitano di fregata è quindi legittima senza alcuna violazione del divieto del ne bis in idem. I fatti si riferiscono alla cessione a una spia russa (formalmente un diplomatico ormai espulso dall'Italia) dietro l'accertato esiguo compenso di 5mila euro di oltre 100 documenti segreti (47 «Nato secret», 57 «Nato confidential» e 9 col crisma dell'assoluta riservatezza).
Viene quindi respinto definitivamente il conflitto positivo di competenza sollevato dal tribunale militare di Roma contro la Corte di assise romana. Entrambi i giudici hanno infatti sostenuto dall'inizio della vicenda di essre tenuti a giudicare l'alto ufficiale che intendeva favorire uno Stato estero in ambito militare e politico.

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