Lavoro

Cassa forense proroga gli adempimenti al 31 marzo 2021, da pagare i contributi minimi

La decisione riguarda gli adempimenti previdenziali precedentemente sospesi, includendo anche i MAV

"Vista la persistente crisi economica dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica", il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha adottato un nuovo provvedimento di proroga: "individuando come termine unico il 31/03/2021, degli adempimenti previdenziali precedentemente sospesi, includendo anche le richieste di pagamento formulate dalla Cassa tramite bollettini M.Av. in scadenza 31 ottobre 2020". Sono stati invece ritenuti non ulteriormente prorogabili i termini di scadenza dei contributi minimi 2020. Lo scrive il Responsabile Servizio Recupero Crediti e Pagamento Pensioni, Gennaro Florio, sul sito di Cassa forense (Cfnews).

Rinviato al 31 marzo dunque il termine per gli adempimenti previdenziali già sospesi: integrazione facoltativa contributo minimo soggettivo; contributi minimi anni precedenti; rateazioni per retrodatazioni e benefici ultraquarantenni; rateazioni a seguito di procedure sanzionatorie; somme per accertamenti per adesione; contributi dovuti per ricongiunzione etc. Non ulteriormente prorogabili i termini di scadenza dei contributi minimi 2020.

Nel corso dell'anno, ricorda Florio, il Cda, con delibere del 2 aprile 2020, aveva sospeso tutti gli adempimenti previdenziali forensi in scadenza nel periodo 11 marzo-30 settembre 2020. Erano stati poi prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per il pagamento dei contributi minimi 2020 e per l'invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali prodotti nel 2019 (mod. 5/2020); per i versamenti dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020, con la possibilità, per ogni professionista, di scegliere tra quattro diverse modalità di pagamento.

Il 18 giugno del 2020, invece, la Cassa dettava le modalità di ripresa della riscossione dei diversi istituti previdenziali oggetto di sospensione dall'11 marzo al 30 settembre 2020, individuando, per ogni adempimento interessato, il nuovo termine di scadenza.

Con l'emissione dei bollettini M.Av. con scadenza 31 ottobre 2020, erano previsti, per ciascun professionista interessato, un numero variabile di bollettini M.Av. (da uno a tre), composti come segue: un bollettino con pagamenti riferiti ai piani rateali richiesti a seguito di accertamenti sanzionatori (richiesta di pagamento che non è ulteriormente rateizzabile); un bollettino con i contributi minimi obbligatori e i contributi di maternità relativi ad anni precedenti, dovuti dai nuovi iscritti alla Cassa (bollettino rateizzabile in tre annualità a ruolo); un bollettino per i piani rateali relativi ad istituti facoltativi (ex artt. 11,13 e 14 L. 141/92, artt. 3,4 e 5 Reg. di attuazione dell'art. 21, c. 8 e 9 L. 247/2012).

La nota ricorda poi che l'emissione risultava in scadenza "proprio nel periodo di massima ripresa dei contagi", determinando una crescita delle richieste di pagamento inevase, "con evidenti ripercussioni negative sulle posizioni previdenziali degli iscritti interessati". La Cassa sottolinea che le omissioni "nella maggior parte dei casi, avrebbero determinato la decadenza da istituti previdenziali con la perdita di anni utili ai fini previdenziali (Retrodatazioni), o da importanti coperture previdenziali (benefici ultraquarantenni) o da benefici sull'entità delle sanzioni applicate per irregolarità dichiarative e/o contributive (accertamento per adesione o regolarizzazione spontanea)".

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