Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo tra il 14 ed il 21 novembre

di Federico Ciaccafava

In materia processuale, nel corso del periodo considerato, si registrano una serie di depositi che, destando l’interesse dell’operatore giuridico, meritano di essere segnalati. In particolare, il Supremo collegio ha affrontato le seguenti tematiche e questioni: improcedibilità del ricorso per cassazione per intervenuto deposito del medesimo dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica dell’impugnazione; specificazione della regola secondo la quale la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio; enunciazione espressa del principio di diritto volto ad affermare che, in sede di sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 del Cpc, il creditore subcollocato non può contrastare l’effetto estintivo del processo esecutivo dipendente dalla rinuncia del creditore procedente che a sua volta sia debitore di quello; precisazione dei limiti che presiedono al ricorso all’esperimento del procedimento di correzione al fine di sanare il contrasto tra dispositivo e motivazione della pronuncia; rapporto tra cessazione della materia del contendere e regime di compensazione delle spese di giudizio; proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado e tempestività dell’impugnazione conseguente alla decisione della Corte; provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione e suoi limiti di efficacia esecutiva fuori del processo; presupposti e determinazione giudiziale equitativa nel regime della responsabilità aggravata delle spese di giudizio.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI/CASSAZIONE - Cassazione n. 26017

L’ordinanza ribadisce che l’improcedibilità del ricorso per cassazione conseguente al deposito dello stesso dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla stessa costituzione del resistente.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 26043

Accogliendo il ricorso, con cassazione della pronuncia e decisione nel merito di compensazione delle spese del grado del merito, il giudice di legittimità, in ossequio alla regola secondo cui la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio, ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente che aveva lamentato l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ne aveva disposto la condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle controparti nonostante all’esito della lite fosse risultato, sia pur parzialmente, vincitore.

ESPROPRIAZIONE FORZATA - Cassazione n. 26054

Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione riafferma che, in sede di sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 del Cpc, il creditore subcollocato non può contrastare l’effetto estintivo del processo esecutivo dipendente dalla rinuncia del creditore procedente che a sua volta sia debitore di quello.

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - Cassazione n. 26279

Esaminando una controversia assoggettata al rito del lavoro, la pronuncia enuncia le ipotesi che legittimano il ricorso all’esperimento del procedimento di correzione al fine di sanare il contrasto tra dispositivo e motivazione della pronuncia: parziale coerenza tra le due parti della pronuncia; errore materiale nella mera lettura del dispositivo; statuizione a contenuto normativamente obbligato.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 26352

Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, l’ordinanza afferma che ove il giudice, ricorrendone i presupposti, abbia dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere non può conseguire automaticamente la compensazione delle spese di giudizio, dovendo trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 26427

L’ordinanza riafferma il principio secondo cui la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge.

PROCESSO DI ESECUZIONE/SPESE - Cassazione n. 26429

L’ordinanza assicura continuità al principio, già enunciato dalla Corte regolatrice, secondo cui il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 26435

Nella pronuncia la Suprema Corte, soffermandosi sull’ipotesi di responsabilità aggravata prevista dal terzo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile e muovendo dall’ampia discrezionalità riservata al giudice, accredita una determinazione della somma per la quale è intervenuta condanna ai sensi della richiamata disposizione stabilita in via equitativa in misura corrispondente al venti per cento dell’importo ancora dovuto dal debitore al creditore.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Deposito del ricorso - Termine perentorio - Inosservanza - Improcedibilità.  (Cpc, articoli 156 e 369)

Il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 settembre 2019, n. 22092; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25453; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 settembre 2012, n. 15544).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26017 – Presidente Doronzo; Relatore Ponterio

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Spese giudiziali - Giudizio di appello - Domanda accolta in misura inferiore a quella pretesa dall’attore - Regola della soccombenza. (Cpc, articoli 91 e 92)

Nel caso in cui la domanda attorea, integralmente accolta in  primo grado, venga in grado di appello non già rigettata, ma solo ridotta, la parte vittoriosa in base “all’esito complessivo” del giudizio resta pur sempre l’attore, con la conseguenza che il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello (e, se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado), ma non anche porle in parte a carico della parte risultata comunque vittoriosa. Infatti, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio, intendendosi per tale l’esito non già dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma il risultato finale conseguito dall’attore.  Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l’attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto. E tale regola per cui, come detto, la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo della lite vale, ovviamente, anche per il giudizio di appello. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26918; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 settembre 2015, n. 19122).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26043 – Presidente Amendola; Relatore Rossetti

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  Processo di esecuzione -Espropriazione forzata - Distribuzione somma ricavata - Domanda di sostituzione esecutiva. (Cpc, articolo 511)

La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 del codice di procedura civile realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 aprile 2015, n. 8001; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 2006, n. 22409; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 marzo 1987, n. 2608).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26054 – Presidente Amendola; Relatore De Stefano

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  Procedimento di correzione - Ambito di applicazione - Sentenza - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Limiti. (Cpc, articoli 132 287, 288 e 437)

 In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, l’esperimento del procedimento di correzione è possibile solo quando vi sia una parziale coerenza tra le due parti della pronuncia, quando vi sia stato un errore materiale nella mera lettura del dispositivo oppure una statuizione a contenuto normativamente obbligato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di lavoro, non ricorrendo le suddette ipotesi nella fattispecie concreta, correttamente, a giudizio della Suprema corte, la corte territoriale non aveva accolto l’istanza di correzione di errore materiale).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12437; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 maggio 2010, n. 16037; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 maggio 2003, n. 7706; Cassazione, sezione civile L, sentenza 29 novembre 2002, n. 16988).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 18 novembre 2020, n. 26279 – Presidente Raimondi; Relatore Cinque

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Spese giudiziali - Cessazione della materia del contendere - Regime delle spese di lite -Criterio della soccombenza virtuale. (Cpc, articoli 91 e 92)

 Nel caso in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, dia atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in corso di giudizio, non può automaticamente discenderne la compensazione delle spese di giudizio, dovendo comunque trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia che opponeva una società di autonoleggio alla locale prefettura per il pagamento di crediti nascenti da infrazioni al codice della strada, per i quali successivamente era stato operato il discarico del ruolo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale il giudice di appello aveva confermato la decisione del giudice di prime cure che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, aveva disposto meccanicamente la compensazione delle spese di lite senza indicare i criteri che lo avevano indotto ad assumere tale statuizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 26 ottobre 2011, n. 22231; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 19 gennaio 2007, n. 1230).

  Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 novembre 2020, n. 26352 – Presidente San Giorgio; Relatore Besso Marcheis

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 Impugnazioni - Notificazione di impugnazione - Equivalenza alla notificazione di sentenza - Termine breve. (Cpc, articoli 43, 325 e 327)
La notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso incidentale, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata per tardività dell’appello, ritenendo che la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado, palesando la conoscenza legale della pronuncia, equipollente ad una notifica della stessa, avesse determinato, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il decorso del termine breve decorrente a far data dalla decisione della Corte sul regolamento medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 gennaio 2019, n. 474; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 13 luglio 2017, n. 17309).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26427 – Presidente Travaglino; Relatore Porreca

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Processo di esecuzione - Provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione - Efficacia. (Cpc, articoli 95. 339 e 553)
Il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato, con decisione nel merito, la sentenza impugnata con la quale il giudice di appello aveva rigettato l’impugnazione avverso la pronuncia del giudice di prime cure di reiezione dell’opposizione dispiegata ad un decreto ingiuntivo emesso in favore del controricorrente a titolo di spese legali maturate nel corso di una procedura esecutiva, quale difensore distrattario, ma rimaste ivi parzialmente insoddisfatte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26429 – Presidente Vivaldi; Relatore De Stefano

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Spese giudiziali - Responsabilità aggravata - Articolo 96, comma 3, Cpc -Presupposti -Determinazione equitativa.
(Cpc, articoli 91 e 96)
In tema di responsabilità aggravata, l’articolo 96, terzo comma, del codice di proceduracivile (come modificato dall’articolo 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell’adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell’articolo 96 del codice di procedura civile: l’abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio – il coinvolgimento di controparte nel processo – ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Piuttosto, è necessario l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, militando in tal senso tanto l’inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto il rilievo che non può considerarsi censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata. Con riferimento poi al “quantum debeatur”, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, sicché la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l’unico limite della ragionevolezza (Nel caso di specie, muovendo dall’ampia discrezionalità riservata al giudice, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile una determinazione della somma per la quale è intervenuta condanna ai sensi della richiamata disposizione stabilita in via equitativa in misura corrispondente al venti per cento dell’importo ancora dovuto dal debitore al creditore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 novembre 2012, n. 21570).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26435 – Presidente Vivaldi; Relatore De Stefano
 

 

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