Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 22 ed il 26 febbraio 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esercizio attività defensionale "extra districtum" ed oneri di comunicazione di trasferimento studio legale; (ii) litisconsorzio necessario, omessa integrazione del contraddittorio e rilievo nel giudizio di cassazione; (iii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e formulazione eccezione di incompetenza territoriale; (iv) notificazione tramite servizio postale e conseguenze dell'omesso deposito dell'avviso di ricevimento; (v) cumulo di domande contro la stessa parte e deroga alla competenza per territorio; (vi) esecuzione forzata ed azioni intese a far valere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale; (vii) cumulo della qualità di parte in proprio e di quella di erede ed osservanza del principio del contraddittorio; (viii) produzione atti in copia e contestazione della conformità all'originale.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 4663/2021
Esaminando una controversia insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza riafferma che qualora la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, è il suddetto difensore a dover comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto "extra districtum".

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 4665/2021
L'ordinanza della Corte dà continuità al principio secondo cui quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.

COMPETENZA – Cassazione n. 4779/2021
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte ribadisce che, nel procedimento ex articolo 645 c.p.c. l'eccezione di incompetenza territoriale deve formularsi già in tale atto di citazione in opposizione.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 4791/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la Suprema Corte ribadisce che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale costituisce causa di nullità, e non già di inesistenza, della notificazione.

COMPETENZA Cassazione n. 4792/2021
La decisione riafferma che l'articolo 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 4871/2021
Nell'ordinanza la Corte ribadisce che le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione la ipotecaria ex articolo 77 del Dpr n. 602/1973 che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione.

AZIONE Cassazione n. 5444/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto in un giudizio di materia di usucapione, il giudice di legittimità afferma che, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio.

PROVA CIVILECassazione n. 5477/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la Corte ribadisce che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Notificazioni – Esercizio di attività defensionale "extra districtum" – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Validità – Condizioni – Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione – Principio affermato in riferimento a notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cpc, articoli 141, 330, 641, 645, 650)
La notifica dell'impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dell'articolo 82 del r.d. n. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli articoli 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti. Tale principio trova applicazione anche all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 645 cod. proc. civ., trattandosi di atto che, pur non essendo "impugnatorio" in senso stretto, ne presenta profili di analogia, e ciò in relazione alla sua funzione, che è quella di evitare che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti autorità di giudicato (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, nonostante la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte dell'odierno ricorrente, aveva confermato, anche in sede di gravame, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per decorso del termine di quaranta giorni, a motivo del mancato perfezionamento della prima notificazione dell'atto di citazione in opposizione che, effettuata presso lo studio del difensore indicato come domiciliatario dal procuratore della società ingiungente, non era andata a buon fine, a causa dell'intervenuto trasferimento da parte del predetto domiciliatario dello studio professionale) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32681; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24539; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 febbraio 2009, n. 3818).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4663 – Presidente Frasca – Relatore Guizzi

Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello – Giudizio di cassazione – Nullità dell'intero procedimento – Sussistenza – Rinvio della causa al giudice di prime cure ex articolo 383 c.p.c. – Necessità. (Cpc, articoli 102, 331, 354, 383 e 404)
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ai sensi della citata norma in quanto, pur ricorrendo nel giudizio di opposizione di terzo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'opponente e tutte le parti del titolo giudiziale opposto, il soggetto destinatario del provvedimento di sfratto oggetto della predetta opposizione non era stato parte del giudizio instaurato dall'odierna ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23315; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6644; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 luglio 2013, n. 18127; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 aprile 2007, n. 8825).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4665 – Presidente Frasca – Relatore Guizzi

Competenza – Per territorio convenzionalmente derogabile – Relativa eccezione di incompetenza – Deduzione nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado – Necessità – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Primo atto difensivo – Individuazione. (Cpc, articoli 28, 38 e 645)
Assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex articolo 645 cod. proc. civ., il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore, l'eccezione di incompetenza territoriale deve formularsi già in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 38 cod. proc. civ., deve intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza del giudice del merito che aveva rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla medesima nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21672; Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 maggio 1999, n. 5161).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4779 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Notificazioni – Giudizio di appello – Notificazione atto di impugnazione a mezzo del servizio postale – Omesso deposito dell'avviso di ricevimento – Notifica non inesistente ma nulla. (Cpc, articoli 149, 291 e 331)
Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale costituisce causa di nullità, e non già di inesistenza, della notificazione. Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto il ricorrente, pur avendo regolarmente consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario, non aveva mai depositato l'avviso di ricevimento) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29387).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4791 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Competenza – Pluralità di domande – Proposizione contro la stessa parte – Articolo 104 c.p.c. – Interpretazione – Deroga alla competenza per territorio derogabile – Ammissibilità – Fondamento (Cpc, articoli 10, 20, 38 e 104)
L'articolo 104 cod. proc. civ. stabilisce che "… contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma…", e cioè che, ai fini della competenza per valore, le varie domande vengano sommate tra loro. Questa norma, nel caso di cumulo di domande contro la stessa parte, consente esplicitamente di derogare alla competenza per valore ed implicitamente di derogare alla competenza per territorio. Mentre la deroga esplicita non necessità di spiegazioni quella implicita deriva dall'unica interpretazione coerente con la logica formale. La competenza per valore, infatti, è rilevabile anche d'ufficio, a differenza della competenza per territorio derogabile (articolo 38, comma terzo, cod. proc. civ.) L'incompetenza per valore, dunque, è concepita dal legislatore come un vizio maggiore rispetto all'incompetenza per territorio. Pertanto, ritenere che l'articolo 104 cod. proc. civ. non consenta deroghe alle regole di riparto della competenza per territorio, ma le consenta alle regole di riparto della competenza per valore, conduce a ad un paradosso interpretativo: ovvero, che là dove il vizio processuale è maggiore, minore è la reazione dell'ordinamento. Ne discende allora che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 104 cod. proc. civ. è ritenere che tale norma consente di derogare anche alla competenza per territorio derogabile. Se, dunque, vengano proposte nei confronti della stessa parte più domande, una soltanto delle quali rientrante nella competenza per territorio del giudice adito, questi sarà competente a conoscere anche delle altre (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per regolamento facoltativo di competenza proposto avverso la sentenza del giudice del merito che, nel rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio, aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su due ricognizioni di debito emesse dall'opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2020, n. 15252; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23109; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2011, n. 24370; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 ottobre 2005, n. 19958; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 maggio 1997, n. 4821; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 gennaio 1985, n. 215; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 novembre 1978, n. 5006; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 febbraio 1970, n. 412; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 dicembre 1968, n. 3867; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 febbraio 1967, n. 407).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4792 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Esecuzione forzata – Iscrizione ipotecaria esattoriale – Articolo 77 del Dpr n. 602/1973 – Atto di espropriazione forzata – Esclusione – Azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per difetto dei relativi presupposti – Qualificazione – Opposizioni agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. – Esclusione – Azioni di accertamento negativo del credito – Sussistenza – Conseguenze. (Cpc, articoli 121, 414, e 617; Dpr, n. 617/1973, articolo 77)
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di una società di capitali, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da quest'ultima avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa a numerose cartelle di pagamento aventi oggetto contributi previdenziali ed assicurativi che la società opponente assumeva annullate dallo stesso tribunale, al pari dell'intimazione che era seguita, con precedenti pronunce; in particolare, il giudicante, eludendo l'enunciato principio, aveva erroneamente qualificato l'ipoteca esattoriale ex articolo 77 citato come atto esecutivo e, di conseguenza, ritenuto il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato oltre il termine perentorio previsto dal citato articolo 617 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 luglio 2020, n. 18041; Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 settembre 2014, n. 19667).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4871 – Presidente Doronzo – Relatore Esposito

Azione – Principio del contraddittorio – Persona fisica – Cumulo della qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto deceduto prima dell'inizio del giudizio – Integrazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione – Condizioni. (Cpc, articoli 101, 102, 299, 300 e 354)
Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi, nella specie, l'unicità della parte in senso sostanziale, diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, cod. proc. civ. comporta la necessità della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di usucapione, accogliendo il ricorso in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia gravata escludendo nella fattispecie concreta la necessità della rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. e la declaratoria di nullità della sentenza, come disposte dalla corte distrettuale in quanto l'integrazione del contraddittorio si sarebbe risolta nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 23 agosto 2019, n. 21657; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 maggio 2012, n. 6844; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 23 maggio 2008, n. 13411; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 18 febbraio 2000, n. 1804).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5444 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Prova civile – Copie degli atti – Contestazione della conformità all'originale – Uso di clausole di stile o generiche – Insufficienza – Contestazione specifica e circostanziata – Necessità – Fattispecie relativa a disconoscimento delle relate di notifica di cartelle esattoriali (Cc, articolo 2719; Cpc, articoli 214 e 215)
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva accolto l'appello della società controricorrente nei confronti dell'Inail e del concessionario della riscossione avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato l'opposizione alla iscrizione ipotecaria eseguita da quest'ultimo a seguito del mancato pagamento di cartelle relative a crediti previdenziali; in particolare, il giudice del gravame aveva dato erroneamente atto dell'efficacia probatoria del disconoscimento pur a fronte di una formulazione della contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti dal concessionario in copia ottica priva di specificazione, mancando del tutto l'indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assumeva che le copie prodotte differissero dagli originali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27633; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29993; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 giugno 2016, n. 12730; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 aprile 2014, n. 7775).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5477 – Presidente Manna – Relatore Calafiore

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©