Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 3 febbraio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) interruzione del processo, chiusura della discussione ed ultrattività del mandato alla lite; (ii) successore a titolo particolare nel diritto controverso e legittimazione attiva all'impugnazione; (iii) domanda di adempimento contrattuale, modificazione e azione di ingiustificato arricchimento; (iv) cessione del credito e impugnazione per revocazione; (v) perizia stragiudiziale, prova testimoniale e nullità della sentenza; (vi) patrocinio a spese dello Stato, giudizio tributario e giurisdizione dell'opposizione a decreto di liquidazione del compenso; (vii) responsabilità disciplinare dei professionisti, autotutela e cessazione della materia del contendere; (viii) pronuncia di prime cure, implicito riconoscimento della giurisdizione e formazione del giudicato.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

INTERRUZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 2709/2023
La pronuncia ribadisce che ove uno degli eventi interruttivi del processo si sia verificato dopo la chiusura della discussione, la parte totalmente o parzialmente vittoriosa, dispone di due equipollenti alternative per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione: indirizzarla alla parte defunta o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo; ovvero agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 2713/2023
L'ordinanza riafferma che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 2796/2023
La decisione afferma che, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata dalla parte opposta, in via subordinata rispetto a quella di adempimento contrattuale, qualora la stessa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 2862/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che al debitore ceduto è consentito di esercitare l'azione di revocazione ex articolo 395, n. 1, c.p.c. (per dolo di una parte) verso il creditore cessionario di un credito, il quale si sia avvalso della condotta dolosa posta in essere dal creditore cedente, con l'effetto di impedire la corretta formazione del convincimento del giudice nel giudizio instaurato dal cessionario nei confronti del debitore ceduto e di determinare la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni.

PROVA CIVILE Cassazione n. 2980/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che è affetta da nullità la decisione del giudice di merito di escludere l'esame testimoniale degli autori di perizie stragiudiziali, allorché motivata sul rilievo che siffatta prova per testi risulti finalizzata a confermare atti delle parti, essendo facoltà di ciascuna di esse dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal perito.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 3027/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Cassazione n. 3138/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che in tema responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare, adottato in via di autotutela, che non si accompagni ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione ma costituisce una mera rettifica del precedente con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere.

SENTENZA Cassazione n. 3370/2023
Cassando con rinvio la decisione impugnata, la pronuncia ribadisce che allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Interruzione del processo – Art. 286 c.p.c. – Eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura della discussione – Parte totalmente o parzialmente vittoriosa – Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione – Modalità alternative – Individuazione – Procuratore costituito in primo grado – Idoneità. (Cpc, articoli 83, 170, 285, 286, 299, 303, 325 e 327)
In tema di ultrattività del mandato alla lite, l'art. 286 cod. proc. civ., nel disporre che se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'art. 299 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ. "a coloro ai quali spetta stare in giudizio", accorda, attraverso l'inciso utilizzato dalla norma ("si può fare") alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa due alternative, del tutto equipollenti tra loro, per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione: indirizzarla alla parte defunta o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo; ovvero agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace (Nel caso di specie, in cui la società controricorrente era stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in seguito alla chiusura della discussione del giudizio di prime cure e prima della pubblicazione della relativa sentenza, accogliendo il ricorso con cui parte ricorrente aveva lamentato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla controparte per avere la stessa ricevuto la notifica della sentenza di primo grado attraverso consegna dell'atto al difensore domiciliatario, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva essere proseguito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2709 – Presidente Manna – Relatore Poletti

Procedimento civile – Impugnazioni – Successore a titolo particolare nel diritto controverso – Legittimazione attiva all'impugnazione – Spettanza – Prova del titolo successorio – Necessità – Contenuto. (Cpc, articolo 111)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dalla società controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello, in quanto il ricorrente, in apertura della parte espositiva dell'atto, si era limitato a dichiararsi cessionario della società, parte dei due gradi di merito e sua dante causa, senza allegare l'atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanche successivamente alla tempestiva contestazione mossale da controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2017, n. 9250; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17470; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 maggio 2006, n. 11650).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2713 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modifica della domanda ex articolo 183, comma 6, c.p.c. – Possibilità – Oggetto – Limiti – Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento – Ammissibilità – Presupposti – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cc, articolo 2041; Cpc, 183, 633 e 645)
Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il giudizio che ha luogo a seguito dell'incardinamento dell'opposizione ubbidisce alle regole più generalmente vigenti per il giudizio di cognizione ordinaria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale, una volta rigettate le domande proposte dall'odierno ricorrente con l'ingiunzione, dichiarato inammissibile la subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa ex articolo 2041 cod. civ. proposta dallo stesso all'atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 645 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3127; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28037; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22404; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2796 – Presidente Valitutti – Relatore Marulli

Procedimento civile – Impugnazioni – Revocazione – Articolo 395, n. 1, c.p.c. – Dolo revocatorio – Cessione del credito – Azione di revocazione promossa dal debitore ceduto verso il creditore cessionario che abbia beneficiato della condotta dolosa realizzata dal creditore cedente – Ammissibilità. (Cc, articolo 1260; Cpc, articolo 395)
Al debitore ceduto è consentito di esercitare l'azione di revocazione ex articolo 395, n. 1, cod. proc. civ. (per dolo di una parte) verso il creditore cessionario di un credito (nella specie, per responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale), il quale si sia avvalso della condotta dolosa posta in essere dal creditore cedente (mediante falsificazione di una lettera con effetto interruttivo della prescrizione, al fine di tenere viva la pretesa risarcitoria altrimenti prescritta), con l'effetto di impedire la corretta formazione del convincimento del giudice nel giudizio instaurato dal cessionario nei confronti del debitore ceduto e di determinare la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41792; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9842; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 aprile 2016, n. 8284; Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 marzo 2016, n. 4958; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 febbraio 1988, n. 1257; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 1976, n. 4130).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2862 – Presidente Scotti – Relatore Lamorgese

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica – Poteri del giudice – Perizie stragiudiziali – Deduzione di parte – Esame testimoniale dei periti – Esclusione da parte del giudice motivata sul presupposto di una conferma degli atti di parte – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema responsabilità professionale. (Cc, articoli 2697 e 2721; Cpc, articoli 112, 115, 116, 132, 183, 201 e 360)
È affetta da nullità la decisione del giudice di merito di escludere l'esame testimoniale degli autori di perizie stragiudiziali, allorché motivata sul rilievo che siffatta prova per testi risulti finalizzata a confermare atti delle parti, essendo facoltà di ciascuna di esse dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal perito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità professionale volto al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva gestione stragiudiziale di una controversia in materia di "malpractice" medica, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nell'escludere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente sugli accertamenti compiuti dai periti, e dunque sui "fatti clinici", aveva, in modo insanabilmente contraddittorio, attribuito al ricorrente medesimo il mancato assolvimento dell'onere probatorio; parimenti, osserva la decisione in esame, nell'apprezzare la richiesta di prova, il giudice di appello sarebbe incorso in un errore "percettivo", sindacabile in sede di legittimità diversamente da quello valutativo, avendone riferito l'oggetto alla conferma delle "perizie", e non dei "fatti" oggetto delle stesse) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 febbraio 2002, n. 2737; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 maggio 1997, n. 4437).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 1° febbraio 2023, n. 2980 – Presidente Rubino – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Giudizio tributario – Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato – Giudizio di opposizione – Cognizione del giudice ordinario – Sussistenza. (Dlgs., n. 150/2011, articoli 15 e 170)
Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata con la quale il giudice civile, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, aveva ritenuto che, ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs, n. 150 del 2011, la stessa dovesse essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, risultando il foro adito privo di competenza tanto funzionale quanto territoriale) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 dicembre 2016, n. 26908; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 settembre 2009, n. 19161; Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2008, n. 96).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 1° febbraio 2023, n. 3027 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Cessazione della materia del contendere – Responsabilità disciplinare dei professionisti – Sanzione disciplinare – Impugnazione atto con contestazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito – Sopravvenuto provvedimento di riduzione della sanzione adottato in autotutela avente natura conservativa – Conseguenze sul piano processuale – Intervenuta cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Esclusione. (Cost, articoli 2, 3, 24 e 111; Rd, n. 274/1229, articolo 11; Cpc, articoli 100, 112, 306 e 360)
In materia di responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare, adottato in via di autotutela, che non si accompagni ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione ma costituisce una mera rettifica del precedente con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata per aver dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso il primo provvedimento per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una delibera successiva che aveva disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento originario con contestuale adozione di altra deliberazione sanzionatoria non impugnata dal ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 luglio 2021, n. 21757; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4167; Cassazione, sezione civile I, sentenza 9 aprile 1997, n. 3075; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 settembre 1995, n. 9781; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 febbraio 1994, n. 1614; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 gennaio 1994, n. 576).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 2 febbraio 2023, n. 3138 – Presidente D'Ascola – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Pronuncia di merito di primo grado con implicito riconoscimento della giurisdizione – Appello incidentale anche della parte vittoriosa – Necessità – Omissione – Ricorso per cassazione sul punto – Ammissibilità – Esclusione – Formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione. (Cpc, articoli 37, 101, 324 e 362)
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ministero della Giustizia, a far tempo, per ciascuno di essi dalla rispettiva immissione nelle funzioni con ogni effetto conseguente di carattere economico, previdenziale ed assistenziale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello aveva dichiarato in via officiosa il proprio difetto di giurisdizione: nella circostanza, infatti, non avendo nessuno dei contendenti appellato la sentenza di primo grado, quanto alla implicitamente ravvisata giurisdizione del giudice ordinario, sul punto si era ormai formato il giudicato, sicché il giudice del gravame non poteva più rilevare d'ufficio un eventuale difetto di giurisdizione ed invitare le parti a prendere posizione in ordine alla relativa questione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 febbraio 2012, n. 2752; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2067).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3370– Presidente Manna – Relatore Marotta

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