Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il 3 dicembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) competenza per territorio e deroga pattizia; (ii) giudizio d'appello, inammissibilità dell'impugnazione e contraddittorio tra le parti; (iii) giudizio di rinvio e derogabilità al principio dell'istruttoria "chiusa"; (iv) ricorso per cassazione, doppia notifica ed osservanza del termine per il deposito; (v) opposizione all'esecuzione forzata iniziata e determinazione della competenza per valore; (vi) ordinanza d'inammissibilità dell'appello e violazione della legge processuale; (vii) sentenza e vizio motivazionale; (viii) opposizioni esecutive, terzo pignorato e litisconsorte necessario; (ix) mediazione delegata ed inottemperanza all'ordine giudiziale; (x) mediazione delegata, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZACassazione n. 37159/2021
L'ordinanza riafferma che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 37161/2021
La decisione assicura continuità al principio secondo cui in tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 348-bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare tale questione.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 37469/2021
Enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, anche sopravvenuti, intesi in senso storico o normativo, rilevanti ai fini della decisione, salvo che si siano verificate decadenze.

IMPUGNAZIONICassazione n. 37579/2021
L'ordinanza ribadisce che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'articolo 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica.

COMPETENZA Cassazione n. 37581/2021
La sentenza specifica che la locuzione "…credito per cui si procede..." ex articolo 17 c.p.c. al fine di determinare il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata iniziata ex articolo 615, comma 2, c.p.c., si identifica con l'importo del credito esecutivamente azionato che, logicamente e cronologicamente, precede l'azione esecutiva vera e propria costituendone il presupposto ed il fondamento

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 37711/2021
La decisione riafferma che l'inosservanza della specifica previsione, di cui all'articolo 348-ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex articolo 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'articolo 348-bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 37819/2021
L'0rdinanza ribadisce che il vizio di motivazione della sentenza previsto dall'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito tenuto conto degli elementi istruttori agli atti.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 37929/2021
La pronuncia assicura continuità al principio secondo il quale il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Cassazione n. 38271/2021
La pronuncia specifica che, ove l'esperimento del procedimento di mediazione sia stato demandato dal giudice ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, l'inottemperanza alla relativa ordinanza determina l'improcedibilità della domanda giudiziale anche laddove la controversia non rientri tra quelle soggette "ex lege" al tentativo obbligatorio di conciliazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACassazione n. 38271/2021
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda grava sulla parte opposta anche nel caso in cui l'esperimento sia stato disposto dal giudice applicando il regime della mediazione delegata di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO


Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Accordo delle parti – Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto – Condizioni – Pattuizione espressa – Necessità. (Cc, articoli 1321, 1322, 1362; Cpc, articolo 28)
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha dichiarato la competenza del giudice adito che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna ricorrente ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da quest'ultima per esplicita riserva di competenza indicata nel contratto di appalto di fornitura sottoscritto tra le parti; nella circostanza, osserva la decisione in epigrafe, l'esistenza di una continuità di fatto, in relazione al contesto operativo, delle prestazioni dedotte in causa con quelle oggetto dell'ordine scritto non può ritenersi sufficiente ad estendere alle prime anche una disciplina convenzionale, quale quella di deroga alla competenza territoriale, che richiede necessariamente, proprio per il suo carattere derogatorio, una pattuizione espressa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21362).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37159 – Presidente Amendola – Relatore Iannello

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Riserva del giudice di provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis c.p.c. – Avvenuto contraddittorio in ordine a tale questione – Presunzione – Limiti – Formule sacramentali – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 101, 130, 348-bis, 348-ter e 352)
In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 348-bis cod. proc. civ., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare tale questione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in quanto nel verbale relativo alla discussione del giudizio d'appello intercorso tra le parti, risultava espressamente attestata l'avvenuta assunzione in riserva, da parte del corte territoriale, della decisione sulla questione relativa all'eccezione di cui all'articolo 348-bis cod. proc. civ. – "… la Corte si riserva sull'eccezione di cui all'art. 348-bis c.p.c. …" – con la conseguente presunzione – in difetto di prova contraria – che la questione in esame fosse stata effettivamente oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 270).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37161 – Presidente Amendola – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Qualificazione in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa" – Configurabilità – Eccezioni e limiti. (Cpc, articoli 383 e 394)
Il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 394 cod. proc. civ. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, anche sopravvenuti, intesi in senso storico o normativo, rilevanti ai fini della decisioni, salvo che si siano verificate decadenze (Nel caso di specie, cassando con rinvio la decisione gravata, la Suprema Corte, nel quadro di un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale emesso in esito ad una lite insorta in tema d'appalto, ha ritenuto che il pagamento parziale, integrando un fatto sopravvenuto riguardante la controversia in decisione, riconducibile alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, doveva essere esaminato dal giudice di rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5137; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27823; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 aprile 2017, n. 9768; Cassazione, sezione civile V, sentenza 30 settembre 2015, n. 19424).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37469 – Presidente Di Virgilio – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Termine per il deposito del ricorso – Decorrenza – Individuazione in caso di nullità della prima notifica – Dalla seconda notifica validamente effettuata – Sussistenza. (Cpc, articolo 369)
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'articolo 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta fondata l'eccezione opposta dalla controricorrente, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso; il carattere perentorio del termine de quo, specifica la pronuncia in esame, è funzionale da un lato ad investire la Corte di cassazione dell'impugnazione e del dovere di pronunciare su di essa, dall'altro, e correlativamente, a consentire alla parte, cui il ricorso è stato notificato, di avere certa contezza, accedendo alla cancelleria successivamente alla scadenza del detto termine, dell'effettiva instaurazione del rapporto processuale, valutarne la ritualità e l'opportunità di eventualmente controdedurre, essendo a tal fine infatti alla stessa concesso termine per la notifica del controricorso per l'appunto decorrente dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per il deposito del proprio ricorso (articolo 370, comma primo, cod. proc. civ.): da qui l'esigenza, per ben intuibili esigenze di certezza e di tutela del contraddittorio, conclude il giudice di legittimità, di individuare la data di decorrenza del termine per il deposito del ricorso, in caso di reiterazione della notifica dello stesso, da quella del valido ed effettivo perfezionamento della prima notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 marzo 2020, n. 7454; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20543; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 10 agosto 2012, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4536; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 gennaio 2006, n. 163 5).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37579 – Presidente Amendola – Relatore Iannello

Procedimento civile – Competenza – Per valore – Opposizione all'esecuzione – Valore della causa – Determinazione – Credito indicato nel precetto. (Cpc, articoli 17 e 615)
In altri termini, la locuzione "…credito per cui si procede..." ex articolo 17 cod. proc. civ. al fine di determinare il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata iniziata ex articolo 615, comma secondo, cod. proc. civ., si identifica con l'importo del credito esecutivamente azionato che, logicamente e cronologicamente, precede l'azione esecutiva vera e propria costituendone il presupposto ed il fondamento (Nel caso di specie, rigettando il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il tribunale adito, nel declinare la propria competenza per valore in favore di quella del giudice di pace, aveva rilevato che il valore dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 17 cod. proc. civ. era pari all'importo espresso dal credito per cui si procedeva in base al precetto, a prescindere dall'aumento previsto nell'atto di pignoramento presso terzi per coprire le spese della fase esecutiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4530; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16920; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 agosto 2013, n. 19488).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37581 – Presidente Amendola – Relatore Iannello

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia successiva alla trattazione della causa – Denunzia del vizio – Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. – Ammissibilità – Fondamento. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 348-bis, 348-ter e 350)
L'inosservanza della specifica previsione, di cui all'articolo 348-ter, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex articolo 350 cod. proc. civ., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'articolo 348-bis cod. proc. civ. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza di inammissibilità impugnata in quanto pronunciata fuori dei casi consentiti dalla legge: nella circostanza, infatti, il giudice d'appello aveva pronunciato l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione dopo aver celebrato due successive udienze, destinate, rispettivamente, all'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed alla trattazione di talune istanze avanzate dalle parti - che lo stesso giudice aveva poi disatteso- , con un ulteriore rinvio ad una terza udienza per la precisazione delle conclusioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19333; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20758).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37711 – Presidente Amendola – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione solo assertiva – Motivazione apparente – Configurabilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360)
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito tenuto conto degli elementi istruttori agli atti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito alla trasformazione operata dai ricorrenti di un sottotetto di proprietà condominiale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata mancando del tutto nella stessa ogni motivazione in merito al criterio di determinazione dei danni riconosciuti al controricorrente in conseguenza dei lavori effettuati sul sottotetto medesimo dai ricorrenti medesimi: in particolare, la quantificazione dei suddetti danni era stata effettuata dalla corte territoriale senza esplicitare il criterio seguito, se non mediante un generico richiamo alla relazione peritale senza neanche riportarne il contenuto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3819; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2327).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 1° dicembre 2021, n. 37819 – Presidente D'Ascola – Relatore Varrone

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Giudizi di opposizione esecutiva – Terzo pignorato – Qualità di litisconsorte necessario – Necessità – Sussistenza. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 102, 543, 545, 546, 615 e 617)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo ed unico grado cassando con rinvio la sentenza impugnata: in particolare, l'oggetto del giudizio era costituito da un'opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ., nell'ambito di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e, segnatamente, una opposizione avverso il provvedimento che aveva modificato l'indicazione del creditore nell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati già pronunciata a definizione del procedimento: in tale giudizio, nell'unico grado di merito, non aveva partecipato il terzo pignorato (INPS) che non era stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità; nella circostanza, pertanto, rileva il giudice di legittimità, palese è l'interesse diretto di quest'ultimo a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l'esatta individuazione del creditore assegnatario della somme pignorate, e cioè del soggetto al quale il terzo dovrà effettuare il pagamento di parte della prestazione pensionistica dovuta e che potrà eventualmente agire in via esecutiva nei suoi confronti, trattandosi, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del predetto terzo pignorato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26114; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 dicembre 2021, n. 37929 – Presidente Cirillo – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Ordine giudiziale di esperire il procedimento conciliativo – Inottemperanza – Improcedibilità della domanda – Sussistenza – Controversia relativa a materia non soggetta a mediazione obbligatoria "ex lege" – Irrilevanza. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione delegata, l'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, nel prevedere che il giudice, "…valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione…", si riferisce alle ipotesi in cui la mediazione non è già obbligatoria ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo (il comma 2 si apre d'altro canto con l'incipit "…fermo quanto previsto dal comma 1-bis…") e che in tal caso al mancato esperimento della mediazione segua l'improcedibilità della domanda è espressamente previsto dalla disposizione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingiunta a titolo di restituzione di quanto corrisposto in ragione di una promessa di acquisto di un terreno edificabile poi non perfezionato con la stipulazione del contratto definitivo, il giudice adito ha disatteso il motivo di doglianza con il quale parte ricorrente aveva dedotto che la mediazione delegata sarebbe stata possibile solo nell'ambito delle materie di cui richiamato articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, sconfessando l'affermazione del ricorrente secondo la quale, al di fuori di queste materie, "...la mediazione non può mai essere obbligatoria e comportare l'improcedibilità della domanda in caso di omesso espletamento…").
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38271 – Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Ordine giudiziale di esperire il procedimento conciliativo – Inottemperanza – Improcedibilità della domanda azionata in via monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Necessità. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda grava sulla parte opposta anche nel caso in cui l'esperimento sia stato disposto dal giudice applicando il regime della mediazione delegata di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingiunta a titolo di restituzione di quanto corrisposto in ragione della stipula di una promessa di acquisto di un terreno edificabile poi non perfezionato con la stipulazione del contratto definitivo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha censurato la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel respingere il gravame, confermando la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, aveva ritenuto che l'onere di attivare la mediazione disposta dal giudice di prime cure ricadesse in capo alla parte che nella fattispecie riteneva di aver interesse al proseguimento giudizio, senza distinzione tra opponente e opposto; il giudice di legittimità, ritenuto che al contrario il giudice d'appello avrebbe dovuto sì confermare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ma poi pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo, ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deciso la causa nel merito, dichiarando l'improcedibilità del giudizio di opposizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale registratasi sulla specifica questione fino all'intervento risolutore operato dalle Sezioni Unite il cui principio di diritto, come specifica la decisione in esame, risulta applicabile anche all'ipotesi della mediazione avviata "iussu judicis"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38271 – Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis

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